Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il Dpcm 3.11.2020 non sospende le prove orali dei concorsi, ma tenerle in presenza richiede un’attentissima valutazione di opportunità
Servizi Comunali Procedure selettiveApprofondimento di Luigi Oliveri
Il Dpcm 3.11.2020 non sospende le prove orali dei concorsi, ma tenerle in presenza richiede un’attentissima valutazione di opportunità.
Luigi Oliveri
Le prove orali non sono sospese e questo dato appare chiaro. Come chiaro è che possano effettuarsi utilizzando le tecnologie valide per gestire le prove da remoto.
Sull’opportunità di svolgere prove orali in presenza, si possono muovere, però, seri dubbi. E’ vero che vi sono tutti i protocolli di sicurezza a copertura del rischio nei locali ove commissione e candidati tengono gli orali.
Non si deve dimenticare, però, un elemento: l’esplosione della seconda ondata della pandemia risulta molto chiaramente, anche se non è noto in che proporzione, legata al contagio nell’ambito dei trasporti e nei movimenti.
Il virus si diffonde perché utilizza, ovviamente, il corpo umano ospite come trampolino di lancio per aggredire un altro corpo ove riprodursi.
Ogni occasione di contatto, quindi, costituisce in ogni caso pericolo. E se nelle sedi concorsuali i protocolli sono rigorosi, altrettanta certezza non può aversi sull’efficacia delle misure di sicurezza nei mezzi di trasporto.
Insomma, specie nei concorsi di livello nazionale, tenere gli orali significa far muovere, talvolta anche molto, le persone.
Dunque, per quanto gli orali non siano manifestamente sospesi, perché a differenza degli scritti nelle giornate dedicate alle prove orali si presentano molte meno persone e nel rispetto di turni, sicché la sicurezza è più manifesta e semplice da gestire, in ogni caso costituiscono occasione per andare in contrasto al precetto fondamentale contro la pandemia: limitare il più possibile i contatti ed i movimenti.
Quindi, di per sé la prova orale in presenza non annulla il fattore di rischio. In certi casi, per altro, la esalta: si pensi all’ipotesi certo non peregrina di prove orali alle quali debbano partecipare concorrenti provenienti da zone rosse, ma anche gialle.
E’ pur vero: i movimenti sono ammessi per ragioni dimostrabili e tra queste andrebbero certo considerate la convocazione ad un concorso.
Ma, resta sullo sfondo la necessità di ponderare bene, molto bene, l’interesse alla conclusione di una procedura concorsuale che in tempi di pandemia potrebbe ben essere sospesa e rinviata (anche per non sollevare questioni di disparità di trattamento tra concorrenti), rispetto all’interesse al rispetto più rigoroso possibile delle misure di contrasto alla pandemia.
Tenere, quindi, prove orali in presenza, senza l’utilizzo di tecnologie da remoto, dovrebbe richiedere una profonda motivazione ed un’assunzione di responsabilità non da poco.
10 novembre 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: