Approfondimento di Mario Petrulli

La consulenza preventiva richiedibile all’ufficio tecnico comunale in merito all’intervento edilizio da realizzare

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di Petrulli Mario
10 Novembre 2020

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                  

LA CONSULENZA PREVENTIVA RICHIEDIBILE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE IN MERITO ALL’INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE

Mario Petrulli

 

Può capitare di avere dei dubbi in merito alla fattibilità dell’intervento da realizzare: ad esempio, l’esatta individuazione del titolo edilizio necessario o l’esistenza di limiti o prescrizioni nei regolamenti comunali e/o negli strumenti urbanistici e la correlata corretta interpretazione. In questi casi è opportuno ricordare che vi sono due disposizioni normative estremamente utili:

  • l’art. 5 comma 2 lett. b) del Testo Unico Edilizia[1], secondo cui lo sportello unico edilizia del Comune è deputato a fornire informazioni sulla materia edilizia (in primis, sui titoli abilitativi), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal Testo Unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
  • l’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016[2], secondo cui “Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A [comprensive dell’attività edilizia, n.d.r.], fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge”.
    Secondo la giurisprudenza recente[3], quest’ultima disposizione palesa l’esistenza di un vero e proprio obbligo delle amministrazioni coinvolte di fornire agli interessati la propria attività di consulenza. Rispetto al tradizionale modello di attività consultiva, che viene prestata dagli organi a ciò deputati su richiesta di altre amministrazioni e funzionale all’adozione di una scelta amministrativa, quella disciplinata dall’art. 1 comma 3 cit. è destinata, da un’amministrazione procedente, a favore del soggetto privato che ne faccia richiesta in vista del possibile avvio di un’attività parimenti privata. La previsione si colloca nell’ottica di servizio del cittadino e di un’azione amministrativa non solo partecipata, ma auspicabilmente collaborativa e condivisa, quando non consensuale, che vorrebbe essere alla base dell’intera riforma avviata con la nota Legge n. 124/2015, della quale il Decreto Legislativo n. 222/2016 rappresenta un tassello.
    La norma in esame risponde, in buona sostanza, all’esigenza di orientare le scelte dei privati attraverso la conoscenza preventiva delle valutazioni dell’amministrazione procedente circa la possibilità di realizzare una determinata iniziativa con determinate modalità.
    Sull’argomento è utile ricordare la recente sent. 2 novembre 2020, n. 2053, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella quale, dinanzi ad una richiesta di “parere preventivo”, avanzato dal proprietario di un immobile in relazione alla fattibilità di un intervento da realizzare, è stato affermato che:
  • detto parere è “reso nel contesto di un’attività di tipo consultivo e in via collaborativa, quindi non in sede conclusiva”;
  • non è autonomamente impugnabile, essendo mero atto endoprocedimentale al quale non può riconoscersi alcun carattere pregiudizievole;
  • si è dinanzi ad un atto avente “natura atipica” ed “espressione di una attività di tipo consultivo-collaborativa”, che “non è in grado di produrre effetti lesivi della sfera giuridica degli interessati, poiché lo stesso non vincola l’Amministrazione rispetto all’eventuale provvedimento definitivo, che potrebbe avere un contenuto certamente differente, anche relazione alla connessa facoltà per le parti private di introdurre, nell’ordinario procedimento finalizzato al rilascio di un titolo edilizio, nuove argomentazioni e nuovi elementi”.
    Quest’ultima affermazione è particolarmente interessante: proprio perché detta comunicazione non è un provvedimento, l’affidamento del privato che non può che essere relativo e l’amministrazione rimane titolare della facoltà di modificare il proprio orientamento, ad esempio perché successivamente alla consulenza viene a modificarsi la situazione di fatto (ad esempio, una nuova situazione dei luoghi) o di diritto (ad esempio, sono cambiate le norme), oppure perché nel frattempo sono intervenuto alcuni controinteressati che hanno evidenziato elementi prima ignoti e rilevanti.
    Ovviamente, la richiesta della consulenza gratuita all’amministrazione procedente non equivale alla richiesta del titolo abilitativo eventualmente occorrente per l’avvio dell’attività, così come il parere favorevole o sfavorevole dell’amministrazione non equivale al rilascio o al diniego del titolo stesso.
    Le osservazioni fin qui riportate, a nostro avviso, valgono sia con riferimento all’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016 sia con riferimento all’art. 5 comma 2 del Testo Unico Edilizia, visto che le due norme tendono ad essere sostanzialmente equivalenti, rappresentando entrambe esplicazione del buon andamento dell’azione amministrazione, principio costituzionalmente riconosciuto[4].
    In definitiva, lo strumento della consulenza preventiva offre una possibile soluzione ai dubbi operativi e, al contempo, consente di ridurre le probabilità di contenzioso.

9 novembre 2020

 

[1] DPR n. 380/2001.

[2] Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

[3] TAR Toscana, sez. III, sent. 30 aprile 2020, n. 527.

[4] Art. 97, comma 2, Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.

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