Approfondimento di Matteo Barbero

Nella Pa smart working a doppia velocità

Servizi Comunali Telelavoro - Lavoro agile

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                     

Nella Pa smart working a doppia velocità

Matteo Barbero

Nella Pa smart working a doppia velocità. Il DPCM detta infatti regole diverse per le c.d. zone gialle e arancioni rispetto a quelle rosse. Il lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni ha rappresentato fin da subito una delle misure cardine per contrastare la diffusione del Covid 19. Nell’ultimo provvedimento varato ieri anch’essa subisce una differenziazione per zone. Nelle aree a rischio più basso gli enti sono chiamati ad assicurare le percentuali più elevate possibili, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite dalla Funzione pubblica. Ciascun dirigente deve quindi organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile per il contingente più elevato (comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge) di lavoratori preposti alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità. In altri termini, la logica è quella della puntuale individuazione (sia pure con modalità estensive) delle attività smartizzabili, mentre le altre restano in presenza. Ciò sembra valere anche le c.d. zone arancioni, dove il rischio è più alto, ma non raggiunge il livello massimo. Viceversa, nelle c.d. zone rosse (rischio di livello 4), l’approccio è diametralmente opposto. Qui, infatti, si applica la lett. i) dell’art. art. 3 del DPCM,l in base al quale “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”, mentre il personale non in presenza presta la propria attività in modalità lavoro agile. In questo contesto, quindi, il percorso è simmetrico: gli enti devono individuare le attività da svolgere obbligatoriamente in presenza, mentre le altre si intendono smartizzabili Tale disciplina ricalca quella di cui all’art. 87 del D.L. 18/2020, in base al quale il lavoro agile era individuato come la modalità ordinaria di organizzazione della prestazione lavorativa, fatta salva la clausola della c.d. “indifferibilita’” delle prestazioni in presenza. Naturalmente, quest’ultima dovrà essere declinata con la giusta elasticità, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza che non implichino violazione dell’art. 2087 cod. civ. e delle puntuali norme del D. Lgs 81/2008.

Dalla Rgs le istruzioni per i conteggi sul fondo della contrattazione decentrata Con la nota prot. 179877/2020 Via XX Settembre ha finalmente fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità dell’adeguamento del limite del trattamento accessorio imposto dall’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede l'obbligo di incrementare il tetto previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs 75/2017 fissato all'anno 2016 nel caso in cui io numero dei dipendenti sia superiore rispetto a quelli presenti al 31 dicembre 2018 (mentre il DPCM 17 marzo 2020 ha chiarito che nel caso inverso non è necessario agire in riduzione). Sebbene la citata notata riguardi principalmente le aziende sanitarie, essa contiene anche indicazioni importanti per i comuni. Per questo ultimi l’adeguamento del limite andrà operato distintamente per il personale dirigente che accede al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato in ultimo disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 agosto 2010 nonché per il personale non dirigente, sia con riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 2018 che con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative corrisposte a carico dei bilanci degli enti previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine deve essere preso in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. Il primo passaggio è il calcolo del valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018, dato dal rapporto fra (al numeratore) il fondo di competenza del 2018 al netto delle voci escluse sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative e (al denominatore) il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra. La Rgs suggerisce di utilizzare i cedolini emessi  e da emettere, evidentemente al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura convenzionale. Si considereranno allora per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a tempo pieno 12 cedolini paga; per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a part-time al cinquanta per cento 6 cedolini paga; per un dipendente cessato il 1 di settembre 8 cedolini paga; per un dipendente che è stato assunto al 1 di ottobre a tempo pieno, 3 cedolini paga; e via dicendo allo stesso modo per tutti i lavoratori. La somma di tutti i cedolini diviso 12 fornirà il numero dei dipendenti presenti nell'anno, da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018. Una volta determinata l'entità del valore medio di salario accessorio si procederà all’adeguamento del limite, come detto, solo nel caso in cui esso vada incrementato. A titolo esemplificativo, ponendo pari a 100 unità di personale in servizio al 31 dicembre 2019 qualora nell’anno 2020 tale personale aumentasse di 10 unità, il limite sarà adeguato di 10 quote unitarie. Qualora l’anno successivo  il personale in servizio si dovesse attestare su 108 unità (quindi 2 in meno rispetto al 2021), il limite 2016 sarà adeguato per 8 quote unitarie (in diminuzione rispetto al 2021). Infine, qualora in un certo anno il personale scendesse a 99 unità, il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione.

Calcolo della capacità assunzionale secondo parametri flessibili La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 125/2020ha risposto ai dubbi di un Comune che chiedeva se, ai fini del calcolo della spesa di personale da rapportare alle entrate correnti sia legittimo considerare a parte l’insieme di voci di cui il sistema previgente stabiliva lo stralcio dalla spesa effettiva di personale (a titolo esemplificativo, compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti). Come noto, la circolare applicativa del Dipartimento della Funzione pubblica ha assunto una posizione rigida, imponendo di includere l’intero importo degli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Secondo la Corte dei conti lombarda, invece, spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base dei vigenti principi contabili. Infatti, le norme del “sistema previgente” che, per motivi diversi, stabiliscono “puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale”, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.

6 novembre 2020

Indietro

Scritto il 09/11/2020 , da Barbero Matteo

Approfondimenti

Articoli correlati

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale