PEF in base alle disposizioni ARERA

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
10 Novembre 2020

L'ente ad oggi non ha approvato il PEF 2020 secondo il modello Arera, ha confermato le tariffe tari 2019 anche per il 2020 e si appresta ad approvare il PEF entro fine anno. Ciò premesso l'ente ha una problematica per quanto riguarda i costi da inserire nel PEF in quanto parte dei lavori per la realizzazione della piazzola furono realizzati a scomputo di oneri da ditta privata, ditta poi fallita e dunque non sono recuperabili le fatture e gli esatti costi per il calcolo degli ammortamenti. Alla ditta fallita subentrò poi il comune per la conclusione dell'opera e questi ultimi costi sono documentabili e dunque inseriti nel PEF. Cio' indicato l'unico dato disponibile per i lavori sulla piazzola effettuati direttamente dal privato e' il verbale di consistenza redatto da tecnico abilitato in sede di fallimento, di tale importo definitivo sui lavori non e' però documentabile con precisione con fatture e dunque ad oggi non e' stato possibile ricondurlo nel PEF.

Riassumendo i costi sostenuti per la realizzazione della piazzola sono inseriti per un 30% gli altri essendo stati realizzati da privato non sono stati inseriti in quanto non esattamente definibili nel quantum. Chiedo se sia possibile procedere ad inserire tali costi nel PEF, ed in che modo, oppure se si possa al contrario inserire nella relazione che tali costi non sono stati inseriti in quanto non esattamente dimostrabili con singoli mandati e fatture.

Risposta

Il PEF in base alle disposizioni ARERA deve indicare i costi massimi ammissibili partendo dai valori contabili del 2018 ed attualizzati al 2020. Per i lavori di investimento, i costi dovrebbero essere calcolati in base a calcoli basati sugli ammortamenti rinvenibili in contabilità; se tali costi, come indicato, non sono documentabili, l’unica soluzione è non inserirli tra le voci del PEF 2020, spiegando nella relazione allegata al PEF le motivazioni di tale scelta. Inoltre, se l’opera è stata realizzata dal gestore, senza alcun onere aggiuntivo, vuol dire che tale costo era inserito nei costi tradizionali del servizio, per cui indicarli negli ammortamenti rappresenterebbe una duplicazione.

3 novembre 2020          Luigi D’Aprano

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