Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUna dipendente a tempo determinato è cessata in data 09.10.2020 per scadenza naturale del suo contratto.
Tuttavia la dipendente, ancora prima della scadenza del contratto, risultava in maternità a rischio, come dalla stessa formalmente comunicato e come confermato dall’autorità sanitaria competente.
Pertanto attualmente l’Ente le sta corrispondendo la relativa indennità di maternità fino al terzo mese successivo alla data presunta del parto, cioè fino al 03.05.2021.
Il modello TFR1, previsto nei casi di termine del contratto senza ripresa di un rapporto di lavoro dal giorno immediatamente successivo, va comunque inviato all’INPS ai fini della relativa liquidazione del trattamento di fine rapporto, oppure si deve attendere la scadenza del 03.05.2021 per inviarlo?
Il modello TFR/1 va inviato all’Inps, certificando la data di cessazione del rapporto di lavoro al 09 ottobre 2020. Il periodo successivo e fino al 03.05.2021 (o alla data posteriore nella ipotesi in cui il parto avvenisse successivamente alla data presunta del parto) non rileverà ai fini del TFR e, quindi, non dovrà essere compilato il modello per tale ultimo periodo (dal 10.10.2020 in poi). Tali sono le precisazioni contenute nella circolare Inpdap n.30 del 1° agosto 2002, alle pagg. 9 e 10.
4 novembre 2020 Fabio Venanzi
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
IFEL, 23 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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