Esposizione punto 804 CU importo ritenuta mancato preavviso corrisposto a eredi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiUna famiglia vorrebbe, a seguito del decesso per cause naturali, apporre un grande simbolo di bronzo a forma di elmetto in una piazza dove è collocato, da lustri, un monumento dedicato ai caduti militari. A parere della scrivente, il simbolo di cui sopra, l'elmo del ragazzo, un calciatore della squadra …….., non può avere il significato di simbolo ad uso pubblico, quale criterio per la classificazione dei beni, per l'appunto, di interesse pubblico, né si tratta di un bene privato di interesse pubblico, nella sua funzionalità, secondo la classificazione degli interdetti in D. 43.8.1.1.1. La legge tutela i beni che rientrano nell'usus pubblicus e sottopone alla disciplina vigente i beni che vengono definiti res in usu populi. Esso dovrebbe trovare una differente collocazione in quanto sarebbe lesivo della fruibilità collettiva, non parallela, di un monumento dedicato ai caduti militari che ha con sé una specificità riconducibile al valore di rilevanza culturale, non sovrapponibile per differenti profili sostanziali al altri simboli, o cippi, o edicole votive, etc. Al di là delle mie considerazioni, si chiede un Vostro parere in merito alla questione, considerando anche che, senza autorizzazione alcuna, i familiari del benedetto ragazzo, stanno effettuando una escavazione nella Piazza.
Preliminarmente, in merito alla comunicata escavazione, si evidenzia che qualunque intervento su un’area pubblica (nel caso specifico, una piazza ove esiste un monumento commemorativo in ricordo dei caduti di guerra) deve essere preventivamente assentito; ed infatti, l’art. 35 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) sanziona espressamente ogni intervento abusivo su tali aree. Ciò significa che l’escavazione in corso deve essere immediatamente sanzionata, con diffida a demolire quanto già realizzato e a ripristinare lo stato dei luoghi.
Inoltre, il monumento ai caduti riveste la qualità di bene culturale (art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, quindi, tutelato e oggetto di vincolo se è presente la correlata dichiarazione di interesse (come solitamente accade per tale tipologia di bene).
Si segnala, ancora, che l’art. 3 della Legge n. 1188/1927 dispone che “Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni”. Il limite dei 10 anni può essere superato su espressa autorizzazione del Prefetto.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pur comprendendo umanamente la volontà della famiglia di omaggiare la precoce morte del ragazzo, si ritiene che, nel caso specifico, la posa del simbolo a ricordo di un ragazzo prematuramente scomparso non sia compatibile con la natura di bene culturale e le finalità di natura storica e militare del monumento in essere né possibile, se il decesso è recente, ai sensi della Legge n. 1188/1927 citata, senza espresso assenso del Prefetto.
Di conseguenza, si ritiene che debba essere individuato un luogo differente per la posa dell’elmo. Si consiglia, pertanto, di invitare la famiglia a richiedere un’apposita autorizzazione per un’area diversa (un’altra piazza, un giardino pubblico, un’area annessa ad un impianto sportivo, ecc.), su cui l’ufficio tecnico provvederà ad effettuare le dovute considerazioni allo scopo di concedere o negare l’autorizzazione in discorso. Per quanto ovvio, la famiglia dovrà richiedere anche l’autorizzazione al Prefetto se la morte del ragazzo è avvenuta negli ultimi 10 anni.
4 novembre 2020 Mario Petrulli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
Risposta del Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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