Attribuzione responsabilità uffici e servizi ai componenti dell'organo esecutivo

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Novembre 2020

In un Comune al di sotto di 1.000 abitanti, avente in organico un istruttore direttivo amministrativo (cat. D/1), risulta possibile riunire in capo al Sindaco i seguenti incarichi: RPCT – Responsabile Area amministrativa e contabile – Presidente della delegazione trattante di parte pubblica?

 

Risposta

Secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.  

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.  

Si tratta di una disposizione derogatoria, che presenta caratteri di eccezionalità rispetto al principio di separazione fra funzione d'indirizzo politico e funzione amministrativa, per cui la deroga è ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'ente locale, ma non è estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (come rilevato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, deliberazione n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012).  

Inoltre la norma prevede che la sua attuazione sia definita con disposizioni regolamentari, che vanno ad esplicitare il percorso derogatorio.

Peraltro, secondo la Corte dei conti l'organo individuato dal Tuel quale proposto al servizio finanziario deve in possesso dei requisiti tecnici per espletare l'attività funzionale richiesta. Quanto poi alla carenza in organico di un responsabile del servizio finanziario, i giudici contabili rimarcano il principio di separazione dell'azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell'ente locale. Suddetto principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto compiutamente dalla legge Bassanini, e ripreso dal Dlgs 165/2001 e dalla legge 15/2009, pone quale responsabile dell'azione amministrativa l'organo al vertice della struttura burocratica (v. delibera della Corte dei conti Lombardia n. 219/2015). 

Ne consegue che secondo il citato indirizzo non appare conforme all'ordinamento vigente che il Sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell'ente. 

Lo stesso comma 23 dell'articolo 53 della legge 388/2000 fa salva la possibilità di attribuzione di competenze gestionali al segretario comunale (articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel), delineando un'alternativa altamente professionalizzata alla nomina di amministratori come responsabili di servizio, senza tralasciare di considerare altre soluzioni quali quelle delle convenzioni dei servizi ex art. 30 TUEL o delle gestioni unionali o, ancora, dei coutilizzi di personale ex art. 14 CCNL 2004. 

D’altra parte, secondo la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, del. 16 marzo 2018, n. 5, in materia di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio finanziario all’interno di un Comune dalle ridotte dimensioni demografiche, sono possibili varie opzioni, anche a fronte delle specifiche responsabilità richieste nello svolgimento di tale particolare e delicato ruolo, potendo scegliere l’ente sotto la propria responsabile discrezionalità: 

- tra forma associata di esercizio delle funzioni fondamentali, tra cui certo rientra il servizio finanziario e di contabilità seguendo lo schema normativo della convenzione/unione di comuni; 

- il conferimento ex art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, di esse, ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco), in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, con un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente e senza che sia neppure necessario dimostrare l’assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, nonché fatta salva la verifica annuale del contenimento della spesa in sede di approvazione del bilancio  

- l’affidamento delle medesime ex art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL al segretario comunale che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi (art. 109, comma 2, TUEL), mediante previsioni statutarie, regolamentari o tramite un provvedimento del Sindaco. 

Ad avviso di questo indirizzo, all’interno di questa rosa di possibilità dovrà essere prescelta, da un versante quella che consente di contenere maggiormente la spesa del personale e, dall’altro, tenendo conto delle necessarie competenze richieste dall’elevato grado di tecnicità del servizio finanziario e di contabilità, la cui carenza potrebbe comportare potenziali ricadute in termini di responsabilità amministrativo-contabile. 

Una scelta che deve essere sottoposta a revisione periodica, sia sotto il profilo dell’efficiente organizzazione interna degli uffici, anche in rapporto alla consistenza dimensionale dell’Ente, sia onde vagliarne ciclicamente in concreto la proficuità economico-finanziaria, anche alla luce del criterio della competenza professionale del nominato per individuare il punto di equilibrio più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell’Ente. 

Pertanto, nella scelta in questione, l'Ente potrà tenere adeguatamente conto delle suddette indicazioni autorevolmente esposte dalla magistratura contabile. 

4 novembre 2020          Eugenio De Carlo

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