La mancata pubblicazione degli atti attinenti la ViNCA, quando i lavori risultino già consegnati, ha di fatto precluso la possibilità di formulare osservazioni, anche al pubblico interessato, in violazione dei principi di trasparenza e minando dunque a monte l’intera regolarità del procedimento amministrativo e degli atti che ne sono discesi.
A tal proposito, si accludono, alla presente risposta, le linee guida nazionali predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Occorre, però, sotto un differente punto di vista, aggiungere che la recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Toscana Sez. III n. 156 del 30 gennaio 2018), in tema di VINCA postuma, ha sancito che la disciplina del potere di autotutela dettata dall’art. 21 nonies della Legge n° 241/1990 non è derogata quando il vizio di illegittimità del provvedimento da rimuovere consiste nella violazione del diritto comunitario. Senza contare, poi, che l’applicazione del principio di proporzionalità (anche esso di matrice comunitaria) impone che la restaurazione della legalità debba avvenire attraverso la misura, che a parità di tutela dell’interesse pubblico, risulti meno pregiudizievole per il privato. Anche per tale ragione, pertanto, l’acquisizione postuma della VINCA (non incompatibile con l’ordinamento comunitario secondo i principi recentemente affermati dalla Corte di giustizia) va preferita all’annullamento dei provvedimenti rilasciati.
Alla luce dell’arresto giurisprudenziale appena segnalato, si è dell’opinione che si possa optare per la sospensione dei lavori in attesa che si perfezioni, sebbene in maniera postuma, il procedimento relativo alla ViNCA.
4 novembre 2020 Elena Conte
Link alle
linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (vinca)
direttiva 92/43/CEE "habitat"
art. 6, paragrafi 3 e 4
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/linee_guida_nazionali_valutazione_di_incidenza_2019.pdf