Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Il Consiglio di Stato restringe i criteri per annullare le schede elettorali

Servizi Comunali Normativa elettorale
di Di Filippo Amedeo
11 Novembre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                               

Il Consiglio di Stato restringe i criteri per annullare le schede elettorali

Amedeo Di Filippo

 

L’annullamento delle schede elettorali non può essere disposto meccanicamente e acriticamente ma implica una ricostruzione concreta della volontà dell’elettore sulla base degli elementi di volta in volta considerati, per cui occorre effettuare una ricostruzione caso per caso e verificare se sia possibile desumere il carattere inoppugnabile del segno di riconoscimento. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6749 del 2 novembre.

Il caso

Il Tar Veneto ha accolto il ricorso contro il verbale di proclamazione degli eletti relativamente alle elezioni di Consiglio Comunale e Sindaco, dichiarando nulle diverse schede elettorali che riportavano nello spazio destinato all’espressione dei voti di preferenza l’indicazione di persone non candidate in alcuna lista ma indicati come assessori designati in caso di vittoria elettorale, in violazione del divieto di far riconoscere il proprio voto stabilito dall’art. 64 del DPR n. 570/1960.

Con l’appello si contesta che un’applicazione della disposizione che tutela la libertà di voto dell’elettore non sufficientemente consapevole della specificità e della peculiarità della concreta fattispecie abbia condotto paradossalmente alla penalizzazione della chiara espressione della volontà popolare, “con un evidente fenomeno di eterogenesi dei fini”. Si ritiene inoltre che la regola della conservazione del voto debba prevalere rispetto alla sua nullità tutte le volte in cui la modalità irrituale del voto non sia preordinata al fine del riconoscimento dell’elettore. La terza sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, con la conseguente conferma del risultato elettorale portato dal verbale di proclamazione degli eletti.

Le motivazioni

I giudici di Palazzo Spada rilevano che l’art. 64, comma 2, n. 2), del DPR n. 570/1960 ritiene nulli i voti contenuti in schede “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. La riconoscibilità, proseguono, però non automatica e scontata ma implica una ricostruzione concreta della volontà dell’elettore sulla base degli elementi di volta in volta considerati.

E il caso di specie è caratterizzato da alcune peculiarità: l’espressione di voti di preferenza in favore di soggetti non candidati ma indicati come assessori designati; la pluralità di sezioni elettorali nelle quali si è riscontrato il fenomeno; il numero elevato delle schede interessate da tale fenomeno. Aspetti che secondo il Consiglio di Stato invitano a vagliare la vicenda dal diverso piano relativo alla esistenza di una ipotesi ricostruttiva alternativa rispetto a quella della volontà dell’elettore di essere riconosciuto.

Anche perché l'espressione "in modo inoppugnabile" utilizzata dal legislatore del 1960 non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato col proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità deve quindi essere valutato caso per caso “al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato”.

La volontà dell’elettore

La terza sezione quindi accoglie l’ipotesi ricostruttiva prospettata dall’appellante, secondo cui l’indicazione, nel volantino elettorale, sia dei nomi dei candidati consiglieri che dei futuri assessori avrebbe indotto un elevato numero di elettori a manifestare la propria volontà non già di farsi riconoscere, ma di attribuire la propria preferenza alla lista in questione. La plausibilità dell’ipotesi è inoltre rafforzata dall’essere i soggetti non candidati, indicati nelle schede annullate dal Tar, non estranei alla consultazione elettorale ma indirettamente implicati.

Tutto questo dunque concretizza una “pluralità di elementi funzionalmente e logicamente convergenti”, si legge nella sentenza, che militano nel senso di escludere che l’espressione di voto in favore degli assessori designati, non candidati al consiglio comunale, implicasse una volontà degli elettori di rendere riconoscibile il loro voto. Anzi, l’indicazione di un soggetto non candidato non solo non è estranea all’esigenza di espressione del voto ma è risultata funzionale all’esigenza stessa.

6 novembre 2020

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