ELEZIONI 2025: disponibili tutti i modelli relativi agli adempimenti post elettorali
per comunali e referendum
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiL’ASSOCIAZIONE “…………….”, con sede in ……………, ha chiesto il rilascio di copia delle liste elettorali di questo Comune, allo scopo di organizzare incontri con ragazzi e famiglie sul tema dell’uso delle sostanze stupefacenti e malattie sessualmente trasmissibili.
La lista delle persone di interesse sarebbe quella compresa tra i 18 e i 40 anni.
Nella richiesta si dichiara che i dati degli elettori estratti dalle predette liste saranno utilizzati per finalità di perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
L’art. 3 dello statuto dell’Associazione, allegato alla richiesta, testualmente recita: "L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la sua attività consiste nella prestazione di servizi a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari e specificatamente rivolti a disabili fisici e psichici affetti da malattie e comportamenti da menomazioni temporanee, tossico-dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento e devianza ecc. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione potrà: collaborare con enti e istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi; istituire borse di studio; curare la redazione la diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali."
Si chiede se la richiesta dell’Associazione, così come formulata, possa essere accolta o, in caso contrario, quali sono i motivi di fatto e di diritto ostativi all’accoglimento della domanda.
Si allega copia della richiesta e dello statuto.
Il quinto comma dell’art. 51 del T.U. 223/67, modificato dal Codice privacy, recita:
“Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
Le finalità devono essere quelle indicate dalla norma. Quindi chi PUO' CHIEDERE il rilascio delle liste elettorali: qualunque persona fisica o giuridica in quanto la norma non individua alcun soggetto. SONO IMPORTANTI LA FINALITA' per le quali la lista è richiesta anche se il controllo è molto difficile nel caso venga indicato nella richiesta un fine previsto dalla legge.
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ al rilascio di copia delle liste elettorali, generali e da ultimo rettificate, vanno valutate come sussistenti al momento del rilascio ed in relazione ai soggetti richiedenti (art. 19, comma 3 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.).
LA DISPOSIZIONE prevede che si considerino specifiche finalità, assolte da soggetti individuabili sulla base delle stesse, mentre non considera ammissibile qualsiasi intermediazione a carattere imprenditoriale della costituzione di banche dati presso privati, risultando ben diverso il rilascio diretto a soggetti che abbiano le finalità rispetto al rilascio a soggetti terzi.
Già l'art. 117, 5 D. Lgs. 196/2003 ha modificato l'art. 51, 5 dPR 20/3/1967, n. 223, “considerando le attivita' di una ONLUS non attenenti alle condizioni di legittimità di quest'ultima disposizione.
Per analogia, laddove si considerino le attività di ricerca socio-assistenziale, non va dimenticato come queste non possano che essere quelle considerate dalla L. 8/11/2000, n. 308.
V’è stato un importante chiarimento in merito al rilascio di copia delle liste elettorali, fornito dal Ministero dell'Interno in risposta al quesito posto da un Comune tramite la propria Prefettura. La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali si è così espressa, in data 15 gennaio 2019, con una nota a firma del Direttore Centrale, Prefetto Caterina Amato: "Al riguardo - premesso che la tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini (cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento UE 2016/679 e articolo 2 - sexies, comma 2, lettere b) e f), del decreto legislativo n. 196/2003, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 101/2018) - si osserva che il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali). Tale disposizione, ad avviso dello scrivente, mantiene intatta la sua attuale formulazione anche dopo l'entrata in vigore del già citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all'articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003). Quest'ultimo articolo, tra l'altro, con il comma 5, ha modificato testualmente il quinto comma del predetto articolo 51 del T.U. 223/1967, stabilendo che: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Si ritiene che l'abrogazione dell'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali abbia come conseguenza la semplice espunzione di tale articolo dall'ambito delle fonti normative, ma non incida su quelle disposizioni che sono state, a suo tempo, modificate testualmente e non abrogate (come nel caso che qui interessa, il citato articolo 51, quinto comma, del T.U. n. 223/1967).
Deve, tra l'altro, escludersi che la cennata abrogazione dell'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003 comporti la reviviscenza dell'originaria formulazione del quinto comma dell'articolo 51 in commento, nel senso di ripristinare il rilascio a "chiunque" di copia delle liste elettorali.
L'articolo 177 del d.lgs. n.196/2003 ha introdotto modifiche testuali rilevanti con nuove regole in materia di rilascio di liste elettorali, andando ad incidere con "novelle" sul testo unico in materia di elettorato attivo.
Pertanto, la disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 51 del d.P.R n. 223/1967 continua ad operare nel testo vigente."
Alla luce del parere del Ministero dell’interno il Comune potrà consentire l’accesso alle liste confrontando attentamente le finalità indicate dall’articolo 51 del D.P.R. 223/1967 con gli scopi dichiarati dal richiedente le copie.
Ricordo che il contenuto della norma era stato esplicitato già da un Giudice amministrativo nel senso di stabilire che le liste elettorali potessero essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima, risultando quindi preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali e non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’articolo 51 del D.P.R. 223/1967, per indicare le finalità consentite.
Spetta poi al soggetto che deve applicare la norma (in prima istanza, il Comune, in seconda istanza il Giudice), valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientri o meno nelle finalità ammesse dalla legge.
La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto appunto a valutare se la finalità del trattamento rientri tra quelle dell’articolo 51, comma 5, se tale finalità sia conforme all’attività del richiedente e se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Ministero interno n° 162/2006, in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto).
IL concetto esclude quindi l’obbligatorietà del rilascio introducendo la discrezionalità dell’amministrazione, corrispondente alla verifica delle finalità elencate nella norma, introduce e valorizza un regime di rispetto della finalità, cui deve essere conforme la finalità del successivo utilizzo delle liste rispettare il principio di determinatezza, la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge. A questo punto occorre chiedersi cos’è l’ambito socio assistenziale? Art. 1 c. 1 L. n° 328/2000 “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di” interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. In pratica si fa riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione e all’’erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona può incontrare nella sua vita, escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” (diritto dei servizi sociali di Bobbio, Morello) Di Giovanni e Morin
Per concludere, l'attuale normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati, ha sensibilmente ridotto l'accesso ai dati delle liste elettorali che possono essere rilasciate unicamente per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o, carattere socio-assistenziale o per il proseguimento di un interesse collettivo diffuso (comma 5, art. 51, D.P.R.223/1967 modificato dal comma 5 art.177, D.LGS.196/2003).
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto motivazione generiche non sono ritenute sufficienti al suo accoglimento. La finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare perfettamente congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività del richiedente.
In merito all'istanza ritengo che il fine perseguito non possa essere ascritto alle finalità socio-assistenziali o al perseguimento dell'interesse collettivo o diffuso. Quindi un'interpretazione restrittiva della norma non lascia molto spazio alla possibilità di rilascio delle liste. Secondo il mio parere, si può concludere che essa non rientra tra quelle previste dall'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967. Tenendo inoltre presente quanto stabilisce il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs n. 196/2003 (“I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza...”), non risulta possibile consentire il rilascio delle liste elettorali per detta istanza.
30 ottobre 2020 Roberto Gimigliano
per comunali e referendum
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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