Certificati di stati famiglia originari

Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Pietro
06 Novembre 2020

Vorrei avere informazioni sul rilascio di certificati di stati famiglia originari: in particolare sulla veridicità e conferma del contenuto riportato su alcuni siti comunali che di seguito trascrivo integralmente:

Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di dover evidenziare quanto segue:

•  Il certificato anagrafico NON contiene, l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.

•  La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).

In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

•  Ogni richiesta deve essere motivata al fine dimostrare un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

•  Non si tratta di attestazioni relative agli eredi. A tal proposito si riporta il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.”

Risposta

Preliminarmente si fa rilevare  che non si ritiene dover accertare la “ veridicità” di quanto asseritamente si afferma essere riportato in alcuni siti comunali.                  

Ciò premesso si fa rilevare quanto segue.

Bisogna tenere conto che in materia di anagrafe e stato civile il Ministero dell’Interno svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto all’azione dei Comuni e pertanto bisogna attenersi alle istruzioni emanate da detto Ministero in materia. Si ricorda che la violazione delle “circolari” può configurare il vizio di legittimità per eccesso di potere.

Secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale  23 luglio 1996 n. 11 “Anagrafe - certificazione dello stato di famiglia anagrafica” le certificazioni anagrafiche  non  hanno  alcun  valore  e   funzione probatoria  ai  fini  dello  stato  civile  che  riguarda, invece, le particolari  e  qualificate  posizioni  attribuite dall'Ordinamento all'individuo rispetto  a  fatti  giuridicamente  rilevanti  oppure nell'ambito di essenziali e  fondamentali  relazioni  giuridiche.

La  funzione  del  certificato anagrafico di stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e  la  certezza  in  ordine  ai menzionati  fatti  e  relazioni,  ma  è  quella  di  rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini  anagrafici,  come  definita dall'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e cioè un insieme di persone -  le  quali  possono,  o meno,  essere  unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui caratteristica   rilevante   è   costituita   dalla   "coabitazione" all'interno di una stessa unità immobiliare.

In  pratica,  come  già affermato in altri documenti d'indirizzo, la funzione dell'anagrafe è  essenzialmente  di  rilevare  la  presenza stabile,  comunque situata, di soggetti sul territorio comunale (cfr. circolare Miacel n. 8  in  data  29  maggio  1995,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1995).

Il   Ministero dell’Interno, con la citata circolare, nel  ricordare  che già aveva diramato precise disposizioni al riguardo con le circolari numeri  15900-2.8 e 2.8-bis, rispettivamente,  del  3  gennaio  e  del  27  giugno 1956, dispone, ai sensi  dell'art. 12 della  legge  24 dicembre 1954 n. 1228, che dagli stati di famiglia anagrafici, “vengano immediatamente eliminate le indicazioni  relative alle   relazioni   di   parentela,   rimanendo   solo   l'indicazione dell'intestatario scheda”.

Con la circolare  20 gennaio 1997 n. 3 “ Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica”  anche questa emanata dal Ministero dell'interno viene richiamato quanto  disposto con la precedente circolare n. 11 del 23 luglio  1996,  prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica nella certificazione dello stato di famiglia anagrafica, disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica.

Successivamente, il Ministero dell’Interno, rispondendo ad un quesito del 2 dicembre 2003,  fa rilevare che  il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Infine, con  il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006  viene precisato che “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.”

Da quanto prima riportato emerge con chiarezza che  la funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto in una certa data.

Si ritiene opportuno aggiungere che, potenzialmente, fra gli eredi possono esservi uno o più soggetti non facenti parte del nucleo familiare.

Infatti, nella successione testamentaria, che si verifica quando la persona deceduta ha disposto con un valido testamento a chi devono essere devoluti i suoi beni dopo la sua morte, vi è una successione necessaria, che corrisponde a quella quota di eredità riservata dalla legge al coniuge, ai figli e agli ascendenti, e della quale il testatore non può disporre ed una parte della quale può disporre liberamente.

28 ottobre 2020       Pietro Rizzo

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