Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo
QuesitiVorrei avere informazioni sul rilascio di certificati di stati famiglia originari: in particolare sulla veridicità e conferma del contenuto riportato su alcuni siti comunali che di seguito trascrivo integralmente:
Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di dover evidenziare quanto segue:
• Il certificato anagrafico NON contiene, l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.
• La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).
In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
• Ogni richiesta deve essere motivata al fine dimostrare un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
• Non si tratta di attestazioni relative agli eredi. A tal proposito si riporta il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.”
Preliminarmente si fa rilevare che non si ritiene dover accertare la “ veridicità” di quanto asseritamente si afferma essere riportato in alcuni siti comunali.
Ciò premesso si fa rilevare quanto segue.
Bisogna tenere conto che in materia di anagrafe e stato civile il Ministero dell’Interno svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto all’azione dei Comuni e pertanto bisogna attenersi alle istruzioni emanate da detto Ministero in materia. Si ricorda che la violazione delle “circolari” può configurare il vizio di legittimità per eccesso di potere.
Secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 23 luglio 1996 n. 11 “Anagrafe - certificazione dello stato di famiglia anagrafica” le certificazioni anagrafiche non hanno alcun valore e funzione probatoria ai fini dello stato civile che riguarda, invece, le particolari e qualificate posizioni attribuite dall'Ordinamento all'individuo rispetto a fatti giuridicamente rilevanti oppure nell'ambito di essenziali e fondamentali relazioni giuridiche.
La funzione del certificato anagrafico di stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e cioè un insieme di persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione" all'interno di una stessa unità immobiliare.
In pratica, come già affermato in altri documenti d'indirizzo, la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale (cfr. circolare Miacel n. 8 in data 29 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1995).
Il Ministero dell’Interno, con la citata circolare, nel ricordare che già aveva diramato precise disposizioni al riguardo con le circolari numeri 15900-2.8 e 2.8-bis, rispettivamente, del 3 gennaio e del 27 giugno 1956, dispone, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, che dagli stati di famiglia anagrafici, “vengano immediatamente eliminate le indicazioni relative alle relazioni di parentela, rimanendo solo l'indicazione dell'intestatario scheda”.
Con la circolare 20 gennaio 1997 n. 3 “ Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica” anche questa emanata dal Ministero dell'interno viene richiamato quanto disposto con la precedente circolare n. 11 del 23 luglio 1996, prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica nella certificazione dello stato di famiglia anagrafica, disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica.
Successivamente, il Ministero dell’Interno, rispondendo ad un quesito del 2 dicembre 2003, fa rilevare che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Infine, con il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006 viene precisato che “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.”
Da quanto prima riportato emerge con chiarezza che la funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto in una certa data.
Si ritiene opportuno aggiungere che, potenzialmente, fra gli eredi possono esservi uno o più soggetti non facenti parte del nucleo familiare.
Infatti, nella successione testamentaria, che si verifica quando la persona deceduta ha disposto con un valido testamento a chi devono essere devoluti i suoi beni dopo la sua morte, vi è una successione necessaria, che corrisponde a quella quota di eredità riservata dalla legge al coniuge, ai figli e agli ascendenti, e della quale il testatore non può disporre ed una parte della quale può disporre liberamente.
28 ottobre 2020 Pietro Rizzo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
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