Forma privata registrabile per contratto di appalto per lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiChiedo un vostro gentile parere in merito all'IVA da applicare per lavori riguardanti gli ampliamenti, ammodernamenti, sostituzione di serramenti, rifacimento totale impianti elettrici ecc. per le costruzioni che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria che usufruiscono dell’aliquota IVA agevolata al 10% e se la stessa aliquota può essere applicata all’acquisto diretto di beni finiti, non si tratta quindi di una nuova urbanizzazione.
Nel caso specifico abbiamo rifatto un campo da calcetto, sostituito tutti i serramenti della scuola materna e rifatto l’impianto elettrico del micronido.
L’articolo 4 della L. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della L. 865/1971, elenca, tra le opere di Urbanizzazione secondaria, alla lettera f), gli “impianti sportivi di quartiere”: "Le opere di cui all'art. 1, lettera c) [urbanizzazione secondaria], sono le seguenti:
Conseguentemente, in base ai numeri 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%. A tal riguardo appare necessario precisare che per beneficiare dell’applicazione dell’aliquota ridotta, tale bene deve essere messo a disposizione della comunità; l’amministrazione finanziaria, con la risoluzione 157/E/2001, ha chiarito che, al fine di ottenere la qualifica di impianto sportivo di quartiere, è necessario che “sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, dipendenti comunali o simili … nel caso in esame l’impianto è da ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività anche se costruito e gestito con concessione trentennale da una società privata, inoltre riguardo il possibile svolgimento di una attività agonistica come chiarito nella risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986 è sufficiente che tale attività sia, come nel caso in esame, del tutto secondaria e residuale”.
Infine, al circolare n. 71 del 07/04/2000 - paragrafo 2, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti, rispettivamente, in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. In ordine alla individuazione di tali interventi sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, ove è precisato che caratteristica della manutenzione ordinaria è “il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente”. Rientrano, tra gli interventi di manutenzione ordinaria a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura.
Pertanto, gli interventi elencati dal cliente (rifatto un campo da calcetto, sostituito tutti i serramenti della scuola materna e rifatto l’impianto elettrico del micronido) rientrano nelle casistiche elencate in premessa e, pertanto, godono dell’aliquota agevolata del 10%.
28 ottobre 2020 Mario Petrulli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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