Split payment e risvolti contabili

Servizi Comunali Fatturazione
di D'Eri Angela
22 Novembre 2017

                           

Split payment e risvolti contabili

Angela D’Eri

 

21 novembre 2017

La normativa

A decorrere dal 1 gennaio 2015, il legislatore ha introdotto un'importante misura a contrasto dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), modificando l'art. 17-ter del DPR 633/72 attraverso l'art. 1 comma 629 della L. 190/14 (legge di stabilità 2015).

La procedura prevista da tale articolo, definita ordinariamente "split payment" prevedeva che le amministrazioni pubbliche destinatarie di fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi dovessero versare direttamente all'Erario l'IVA derivante dalle fatture medesime. Il comma 2 menzionava una precisa esclusione da tale disciplina delle fatture di professionisti emesse nei confronti delle PP. AA.

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter, disposta dall'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017, n. 97, tale esclusione non è più prevista, per cui anche le fatture dei professionisti emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche. sono soggette al meccanismo dello split payment. Le amministrazioni destinatarie dovranno quindi provvedere direttamente al versamento all'Erario dell'IVA relativa alle fatture medesime.

Pertanto per le fatture emesse da professionisti quali ingegneri, avvocati, ecc., l’ente locale dovrà operare una doppia ritenuta:

E' importante notare che la normativa dello split payment ai professionisti si applica a decorrere dal 1 luglio 2017 e che quindi, tutte le fatture elettroniche che non contengano tale dicitura debbano essere rifiutate.

Contabilizzazione

ARCONET fornisce due modalità di contabilizzazione dell'IVA derivante dall'applicazione dello split payment al punto 5.7 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/11, di seguito citate integralmente:

1)         se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di  effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;

2)         se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

a.         un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

b.         un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c.         emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;

d.         a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale  in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a;

e.         alle scadenze previste per il versamento dell’IVA (entro il 16 del mese successivo),  l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni  di cui al punto b).

E' chiaro che la modalità di cui al punto 1) è utile per quegli enti di modeste dimensioni, che hanno l'esigenza di pagare l'IVA all'Erario contestualmente al pagamento della fattura.

Le note di variazione

Come noto, in base al combinato disposto dell’art. 63 della direttiva della Comunità europea n. 112 del 28/11/2006 e dell’art. 6 del DPR n. 633/1972, l’IVA di una fattura è esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio cui l’imposta stessa si riferisce.

Quindi, l'eventuale nota di variazione di una fattura già emessa con data 30/06/2017 o precedente, non deve essere sottoposta allo split payment.

La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017

Ampliamento dei soggetti passivi

La disciplina dello split payment è applicata alle operazioni effettuate dai seguenti soggetti a decorrere dal 1 luglio 2017:

1) alle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

2) alle società controllate dalle Regioni e dagli altri enti locali;

3) alle società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti 1) e 2);

4) società quotate nel FTSE MIB della borsa italiana.

In sede di prima applicazione, l'elenco esaustivo delle società soggette allo split payment è indicato al link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/index.html.

Sono esclusi dall'applicazione della scissione dei pagamenti "gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico" (art. 17-ter c. 1-quinquies DPR 633/72).

Casi di esclusione dell'applicazione dello split payment

In linea generale, lo split payment non è applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun corrispettivo al fornitore (si pensi all'aggio della riscossione che viene trattenuto direttamente dal concessionario) oppure in applicazione del reverse charge, in cui la veste del debitore d'imposta è assunta dal cessionario e dal committente, e non già come di regola a colui che cede il bene o presta il servizio.

Modalità di versamento dell'IVA

Occorre a questo proposito distinguere per l'ente locale l'IVA istituzionale dall'IVA cosiddetta commerciale, a cui corrispondono altrettante modalità di pagamento:

- In ambito istituzionale: l'ente locale deve provvedere al versamento diretto, mediante modello f24EP (codice tributo: 620E) entro il 16 del mese successivo, laddove l'ente non abbia deciso di provvedere al versamento dell'Iva per ogni singola operazione oppure di effettuare il versamento cumulativo per ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture di un medesimo giorno;

- In ambito commerciale: l'Ente locale annota la fattura anche nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi, oltre che in quello delle fatture ricevute, procedendo poi alla liquidazione dell'imposta con le ordinarie periodicità mensili o trimestrali. Tuttavia, con il Dm del 27 giugno 2017 (che ha modificato il Dm 23 gennaio 2015) è stata introdotta un'ulteriore novità, in base alla quale la modalità di gestione dello split payment per le attività commerciali appena descritte diviene un sistema alternativo al versamento entro il 16 di ogni mese, utilizzato per l'Iva non commerciale.

A questo proposito, giova sottolineare che l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 139/E del 10/11/17 ha introdotto i nuovi codici tributo per i versamenti dell'IVA dovuta da PA e società con il meccanismo della scissione dei pagamenti in ambito commerciale:

  • per l'F24 codice 6041;

  • per l'F24EP codice 621E

     

         

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