MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiE’ stato rilevato per gli avvocati interni dell'ente che l'impegno non è conforme al punto 5.2 lettera a9 ultimo comma dell'allegati 2 del DPCM armonizzazione contabile.
Penso che si riferisca all'all.4.2 che dice " - Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione lente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso".
Il nostro ente provvede con determina ad impegnare il fondo dei legali determinato come previsto dalla normativa del ministero di giustizia e a liquidare e pagare le sentenze favorevoli all'ente nell'anno, senza che vi sia alcun residuo da riportare ovvero vi è stato nell'anno 2019 un residuo di euro 3.259,52
Il passaggio del principio contabile applicato sopra citato (paragrafo 5.2 del Principio contabile applicato 4/2) prevede che non si possa finanziare l’impegno direttamente sull’anno in cui risulta necessario provvedere al pagamento, bensì si rende necessario finanziare la spesa nell’anno in cui sorge il contenzioso.
Tale spesa tuttavia non può essere impegnata in quell’anno (salvo nella remota ipotesi in cui la causa termini con vittoria delle spese nel medesimo anno di inizio della causa) e pertanto l’economia che si crea dovrà confluire in avanzo accantonato (testualmente il principio prevede “risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”, tuttavia trattandosi di spesa potenziale e non certa pare corretto intendere “Avanzo Accantonato” che fa parte della quota “non libera = vincolata” del risultato di amministrazione).
Nell’anno in cui si rende necessario il pagamento (vittoria del contenzioso) si dovrà applicare in entrata l’Avanzo Accantonato a finanziamento della spesa per il pagamento dell’avvocatura interna. In quel momento potrà anche essere impegnata e conseguentemente liquidata nell’importo previsto. L’eventuale quota non applicata dell’avanzo accantonato (per differenza fra lo stimato e l’effettivo) dovrà essere “liberata” in sede di rendiconto.
In tale contesto non dovrebbe esistere mai alcun residuo passivo.
28 ottobre 2020 Marco Allegretti
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
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Istat – 3 giugno 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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