Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Aggiornamento - massima della sentenza Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, 11/3-25/5/2022
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaRingraziamo la dott.ssa Moriconi che ci ha chiesto l'aggiornamento di un precedente in materia di danno erariale e responsabilità amministrativa del dirigente, fornendoci la sentenza d'appello di annullamento della pronuncia di primo grado che ha escluso il nesso causale tra il danno erariale indiretto dell'Ente e la condotta dei dirigenti. Ne pubblichiamo un estratto a rettifica per gli interessati per dovere di cronaca e correttezza.
Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, 11/3-25/5/2022 ha annullato la sentenza di primo grado della Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. Reg. per l’Umbria per i seguenti motivi:
"Non è quindi condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure secondo il quale “il danno erariale indiretto contestato dalla Procura regionale sia eziologicamente riconducibile alla condotta dei convenuti”. In considerazione di quanto sopra osservato, il Collegio ritiene di dover escludere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei convenuti, odierni appellanti, e il danno indiretto patito dall’Ente, non condividendo le valutazioni espresse sul punto dal giudice civile. Infatti, l’acclarata difformità tra la superficie indicata, in via approssimativa, nel contratto (400 mq) e quella originariamente messa a disposizione del concessionario non era di entità tale da condurre, secondo il Collegio, alla risoluzione del contratto per inadempimento. E comunque tale difformità era stata superata, a distanza di appena un mese dalla firma del contratto, con la concessione di spazi ulteriori da destinare a fini pubblicitari.
Tanto meno può essere addebitata alla condotta degli odierni appellanti, ed in modo particolare alla [...], la rimozione del telo pubblicitario, effettuata dal concessionario il 12 luglio 2001 su richiesta del Comune (come da comunicazione dell’Assessore comunale del 25 giugno 2001 e successiva nota della dott.ssa [...] del 27 giugno 2001), essendo ciò imposto dalla necessità di rispettare la data di ultimazione dei lavori di restauro (e contestuale smontaggio dell’impalcatura) del Palazzo dei Priori, fissata contrattualmente per il 15 luglio 2001 (vedasi nota della Soprintendenza n. 29267 prot. del 7 giugno 2001), in conformità al disposto di cui all’art. 49, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello merita accoglimento e, per l’effetto, va annullata la sentenza impugnata, con contestuale assorbimento delle ulteriori censure."
Approfondimento di Vincenzo Giannotti su sentenza n.65/2020 della Corte dei conti dell’Umbria
Danno erariale ai dirigenti comunali per errata concessione di spazi pubblicitari in concessione
Vincenzo Giannotti
Se a seguito di concessione di spazi pubblicitari la superficie utile risulta inferiore a quella promessa nel bando di gara, l’ente si espone alla richiesta di risarcimento del danno. In questo caso i dirigenti che ne avessero, per la loro condotta imprudente, causato il risarcimento del danno in sede civile, rispondono del cosiddetto danno erariale indiretto con relativa condanna erariale. Queste indicazioni sono contenute nella sentenza n.65/2020 della Corte dei conti dell’Umbria.
Il fatto
Un Comune è stato condannato, in sede civile, con sentenza della Corte di appello divenuta definitiva, al risarcimento del danno nei confronti della società concessionaria alla quale il Comune avrebbe dovuto attribuire, a titolo di concessione di sfruttamento di spazi pubblicitari, 400 mq di superficie utile, mentre la metratura disponibile era inferiore. La Procura, in considerazione della rilevanza del danno erariale, pari a circa 200.000 euro, ha citato in giudizio contabile i dirigenti responsabili del risarcimento in sede civile, per aver fornito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa strumentali e preliminari alle deliberazioni della Giunta comunale. A difesa dei convenuti è stato evidenziato come la documentazione precontrattuale e contrattuale, anche a natura pubblicistica, correlava la durata della concessione di spazio pubblicitario a quella dei lavori di ristrutturazione della facciata dall’edificio comunale nonché non forniva una misura certa e determinata dei metri quadrati concessi, bensì una mera stima approssimativa utilizzando il termine “circa”. Inoltre, il danno del giudice civile sarebbe stato posto in ragione al pregiudizio da lucro cessante dipendente dai mancati introiti che la ditta concessionaria avrebbe potuto ottenere da impresa collegata ad una primaria società di telecomunicazioni. Inoltre, esulava dalla propria sfera di competenza sia la misurazione degli spazi da affidare in concessione (rientrando in quella degli uffici diretti dagli altri convenuti – Settore opere pubbliche e quello ambiente e territorio), che i rapporti con la Soprintendenza (la quale aveva provveduto a disporre lo smontaggio dell’impianto pubblicitario). In ogni caso ha segnalato che il contratto di concessione prevedeva in modo chiaro e non equivoco che l’installazione dell’impianto pubblicitario sarebbe stata condizionata “all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie previste dai regolamenti comunali”. In merito alla responsabilità degli altri dirigenti, il dirigente del Settore Lavori Pubblici ha contestato di aver reso pareri tecnici, essendosi limitato ad apporre la propria firma sulla proposta di delibera. Infatti, rivestendo il ruolo di dirigente delle opere pubbliche non avrebbe alcuna competenza in materia in quanto la lite non sarebbe connessa ad alcuna opera pubblica. Infine, l’altro dirigente ha contestato che rientrava nelle proprie competenze la misurazione degli spazi.
La decisione del Collegio contabile
Secondo i giudici contabili di primo grado dalla documentazione versata in atti emerge che il danno erariale indiretto contestato dalla Procura regionale sia eziologicamente riconducibile alla condotta dei convenuti.
Il via principale la responsabilità maggiore deve essere attribuita al dirigente che ha svolto sia la fase pubblicistica preliminare e finale, sia quella privatistica relativa all’esecuzione della concessione di spazio pubblico. Gli altri due dirigenti, del settore dei lavori pubblici e del servizio centri storici, sono responsabili per avere avallato gli atti tecnici circa le misurazioni e le tempistiche. Si tratta di persone dotate di professionalità e capacità tecniche. I metri quadri mancanti sarebbero, tra l’altro, dovuti alla circostanza che il tecnico titolare aveva rappresentato la necessità, per ragioni estetiche, che le trifore non venissero coperte. Ma alla valutazione tecnica, espressione di discrezionalità pura e come tale insindacabile, non avrebbe fatto seguito lo stralcio dei metri quadri interessati, trattandosi quest’ultimo atto vincolato e dovuto ai fini della corretta contrattualizzazione dell’oggetto del rapporto con il concessionario. Avuto riguardo al dirigente dei lavori pubblici la sua responsabilità deve essere acclarata in quanto la concessione dello spazio pubblicitario era inscindibilmente connessa all’opera pubblica in questione.
Pertanto, in tema di danno erariale indiretto, non vi è alcun dubbio circa la partecipazione dei dirigenti al risarcimento del danno che l’amministrazione ha subito in sede civile.
In merito alla quantificazione del danno, il Collegio contabile riduce il danno civile sopportato dall’ente entro un parametro diverso da quello utilizzato dal giudice civile. Infatti, in primo luogo la quantità di spazio da concedersi alla società non era stata effettivamente fissata in una misura fissa e certa (400 mq), bensì in modo approssimativo (“circa 400 mq”). In secondo luogo anche la durata non era stata identificata facendo riferimento ad un momento storico preciso (data certa), bensì da calcolarsi facendo generico riferimento alla durata dei lavori che interessavano la facciata dell’edificio comunale.
In considerazione dei due diversi elementi di valutazione, il Collegio contabile ha giudicato equo abbattere del 13% circa il danno erariale rispetto la somma corrisposta dal Comune alla società in sede civile. In merito alla ripartizione del danno la metà deve essere posta a carico del dirigente responsabile dell’intera procedura, il restante 50% deve essere suddiviso in pari uguali nei confronti degli altri due dirigenti.
27 ottobre 2020
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 29 maggio 2025
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