Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Danno erariale per l’assunzione del dirigente extra dotazione in assenza di selezione e in mancanza dei requisiti

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
27 Ottobre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                        

Danno erariale per l’assunzione del dirigente extra dotazione in assenza di selezione e in mancanza dei requisiti.

Vincenzo Giannotti

La mancanza di una preventiva selezione per l’incarico del dirigente extradotazione organica, oltre all’assenza di specifici requisiti di spiccata professionalità sono causa di danno erariale. Sono queste le conclusioni confermate dalla Corte dei conti, III° Sezione giurisdizionale Centrale d'appello (sentenza n.171/2020) che ha confermato la condanna erariale del Vice Presidente della Provincia che ha assunto in via fiduciaria, ex art.110, comma 2, del Tuel, il dirigente del Settore della Polizia Provinciale.

La vicenda

La Procura della Corte dei conti, ha rinviato a giudizio per danno erariale, il Vice Presidente di una Provincia, per aver sottoscritto il contratto con il dirigenti a soli tre giorni dal via libera dell’Organo esecutivo, quantificando un danno subito dal’ente pari alle somma pagate illegittimamente pagate al dirigente extra dotazione organica, per essere stato assunto in via fiduciaria e in assenza dei requisiti richiesti per le funzioni dirigenziali. In sede di giudizio, infatti, è emerso come, il curriculum vitae del candidato, non mostrasse alcuna specializzazione professionale, culturale o scientifica idonea a giustificare il conferimento, avendo il medesimo indicato una recente laurea in giurisprudenza; un breve tirocinio legale; attività lavorativa come apprendista stagionale presso un campeggio; aiutante alla conduzione di impianti per il periodo stagionale; servizio di agente di polizia municipale e provinciale per circa sei anni. A seguito del curriculum inviato, il candidato allegava anche un certificato emesso da laboratorio ottico - la cui veridicità è stata revocata in dubbio, tanto da essere in corso procedimento penale- in cui si affermava il possesso di esperienza professionale equiparabile “ad un rapporto di lavoro dipendente con contratto dirigenziale”.

Avverso la decisione dei giudici contabili di primo grado, che avevano in ogni caso disposto una riduzione del danno erariale, ha proposto ricorso il Vice Presidente, evidenziando di aver agito nell’intento di sopperire ad una situazione di carenza di organico, sottolineando altresì che, pur quando si era adombrata la possibilità di recesso dal contratto, proprio il Presidente della Provincia non si giovò di tale facoltà, evidentemente valutando positivamente l’attività lavorativa svolta dal dirigente. La Procura Generale, ha confermato integralmente la richiesta di condanna, rammentando la grave condotta tenuta dall’appellante e ritenendo congrua la somma cui era stato condannato.

La conferma del danno erariale

La Corte di appello rileva come nel caso di specie, è chiara e lineare la fattispecie come emersa dagli atti di causa, atteso che trattasi di un incarico attribuito dal Vice Presidente in violazione di tutte le norme che regolano la materia sui conferimenti di contratti nell’ambito dell’amministrazione pubblica. Nel caso di specie, infatti, l’assunzione in servizio del dirigente esterno non è stata preceduta da alcuna ricerca di figura professionale all’interno della Provincia in grado di assolvere tale funzione dirigenziale, non è stata data pubblicità nel sito dell’amministrazione della vacanza del posto in modo che altri potessero presentare domanda; non vi è traccia di verbale in cui si evinca una valutazione, sia pur sommaria, del curriculum del dirigente esterno o di altre candidature ed, infine, l’incarico è stato conferito a soggetto del tutto privo di requisiti idonei a ricoprire un ruolo nella dirigenza dell’amministrazione pubblica. Il Collegio di appello, ricorda come anche negli enti locali deve trovare applicazione – per espresso rinvio operato dall'articolo 111 del TUEL (decreto legislativo 267 del 2000) - la disciplina dei requisiti per l'accesso alla dirigenza prevista dal codice del pubblico impiego. Non possono, infatti, essere dimenticati i principi dettati dalla giurisprudenza contabile in merito ai requisiti disciplinati dall'art. 19, c. 6°, d.lgs. 165/2001 il quale “richiede, nei suoi destinatari, il concorrente possesso di una particolare specializzazione, sia professionale, che culturale e scientifica; quando si passi all'accertamento di tali requisiti, in relazione alle funzioni da attribuire, l'interprete, dal canto suo, non può sottrarsi alla verifica, sotto ogni profilo, della presenza di tutti gli elementi che complessivamente rendono il soggetto idoneo all'incarico. Ne discende che, ferma rimanendo l'esigenza dell'accertamento di un livello di formazione culturale identificabile nel possesso della laurea, gli elementi che configurano e completano in estranei il profilo della professionalità debbano, insieme ad altri, ricavarsi dal già disimpegnato esercizio di funzioni almeno di pari rilevanza di quelle previste nel nuovo compito. Quindi, oltre all'accertato possesso di sufficiente formazione culturale, in un contesto normativo in cui è però prevista l'attribuzione di incarichi dirigenziali previa verifica della sussistenza di livelli di formazione particolarmente elevati, occorre che la valutazione venga estesa ad un puntuale esame dei curricula degli incaricandi. Pertanto, nel valutare, nel caso concreto, i requisiti richiesti per il conferimento di un incarico occorre rinvenire nel curriculum dell'incaricando un livello di esperienze già maturate, tale da correlarsi al complesso delle attribuzioni dell'Ufficio cui esso viene destinato” (deliberazione n.3/2003 della Sezione centrale controllo di legittimità). Non è, infatti, possibile non evincere dalla semplice lettura del curriculum del candidato l’assenza dei requisiti richiesti per il posto dirigenziale da coprire. Né sarebbe stato possibile attribuire un quale ruolo all’attività prestata presso il laboratorio ottico durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di agente municipale e non era ancora in possesso di laurea, pertanto palesemente privo delle caratteristiche proprie della carica dirigenziale.

In merito alle asserite esigenze eccezionali e urgenti sottese al conferimento dell’incarico e ravvisate nella necessità di dirigere ed organizzare il costituendo Corpo di Polizia Provinciale appare argomentazione assolutamente non condivisibile. L’urgenza non può infatti giustificare la violazione di disposizioni normative poste a presidio dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97 della Costituzione, tenuto conto che nel caso di specie alcuna urgenza, intesa come imprevedibilità e evitabilità può trovare giustificazione.

Tuttavia, non può non evidenziarsi come la causazione del danno erariale vedesse anche altri soggetti, non evocati dalla Procura. In primo luogo il Presidente della Provincia che ben era a conoscenza dell’illegittimità della nomina. In modo identico, non è possibile immaginare l’estraneità del dirigente del personale ovvero della sua incapacità di indicare la procedura corretta ed arginare, con adeguate motivazioni giuridiche, la produzione del danno. Tale ultime valutazioni, permettono, di stabilire soltanto una riduzione complessiva del danno erariale pari al 10%, restando il 90% del danno confermato al Vice Presidente della Provincia.

27 ottobre 2020  

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