Realizzazione poliambulatorio punti prelievo (pubblico/privato) in edificio di proprietà comunale da riconvertire

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
21 Ottobre 2020

Si chiede cortesemente di avere la normativa di riferimento nazionale e regionale per la Lombardia in merito ad un progetto di fattibilità gestionale per la realizzazione di un poliambulatorio  e di punti  prelievo (pubblico/privato)  in edificio di proprietà comunale da riconvertire.

Risposta

Si premette che la formulazione del quesito non aiuta molto a focalizzare quale sia il profilo problematico da approfondire.

Comunque, la normativa della Regione Lombardia definisce quali ambulatori quelle strutture:

  • nelle quali si praticano attività diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità invasive e seminvasive in anestesia topica, locale, loco regionale;
  • nelle quali vi sia utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano rischi per la salute del paziente, quali: o apparecchiature radiologiche o con sorgenti radioattive o laser (classi 3, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825-1);
  • procedure diagnostiche o terapeutiche complesse e/o rischiose, identificabili come: o procedure che prevedono l’intervento contemporaneo di più operatori o endoscopie o utilizzo di metodiche invasive o semi-invasive, ad esclusione di procedure semplici, quali quelle già indicate per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta previste nei rispettivi nomenclatori tariffari delle prestazioni aggiuntive;
  • attività esclusivamente o prevalentemente di diagnostica strumentale.

Rivestono inoltre lo status di ambulatorio:

  • le strutture sanitarie che fanno capo a società;
  • le strutture sanitarie in cui prevale l’aspetto organizzativo sul semplice atto professionale, ossia vi sia la presenza di un numero di medici superiore a quattro, indipendentemente dal personale di supporto.

 

La normativa della Regione Lombardia prevede che, per esercitare questa attività, occorra presentare una SCIA alla ASL territoriale di competenza, la quale provvederà a verificare i requisiti entro 60 giorni.
Allo SUAP viene presentata una comunicazione di inizio attività al momento della attivazione del poliambulatorio.
L’art. 15, comma 1, della Legge regionale n° 23/2015 stabilisce, poi, che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dalla ATS ed è richiesta solo per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica.

 

Tutte le altre Strutture sanitarie devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla ATS. Sono pertanto soggette a SCIA le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Mono-specialistiche (AOM). La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata anche nei casi di ampliamento e di trasformazione.

 

Per Ampliamento si deve intendere l’attivazione (aggiunta) di funzioni sanitarie precedentemente non svolte (es: nuova specialità). Le AOM non possono presentare istanze di ampliamento.

 

Per Trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate (es. da specialistica ambulatoriale a diagnostica per immagini) o il cambio d’uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività ambulatoriale).

 

Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d’uso dei locali precedentemente utilizzati per scopi sanitari. In quest’ultimo caso dovrà essere inviata una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto e dovranno essere aggiornate le certificazioni di conformità.

 

La d.g.r. 3312 del 2 febbraio 2001 “Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private”, con la quale si indica l’iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie presso le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, al punto 2 delibera che per la medicina di laboratorio, al contrario che per tutte le altre attività sanitarie, vengono introdotti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.p.r. 14.01.97 e che il riordino dell’attività dei servizi di medicina di laboratorio è oggetto di apposito provvedimento.

 

Si riporta, infine, un elenco della normativa e dei provvedimenti amministrativi che possano riferirsi al caso di specie:

 

    • D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.1998. "Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie ":
    • DGR n. VII/3312 del 02.02.2001. "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla L. R. 2.08.1999 n. 15 relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private" e relativa Circolare Regionale n. 26 del 26.04.2001;
    • DGR n. VII/3313 del 02.02.2001 "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla lr. 12.08. 1999 n. 15. art. 4. comma 4. relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio" e relativa Circolare Regionale n. 30 del 28.05.2001;
    • DGR n. VII/5640 del 20/07/2001 "Integrazione alla DGR VII/33 13 del 2.02.2001 "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla lr. 12.08.1999 n. 15, art. 4, comma 4, relative ai Servizi eli Medicina di Laboratorio";
    • Legge Regionale 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia Sanità), come modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'I 1/08/2015;
    • 2001_07_20 DGR 5640: “Integrazione alla DGR 3313/2001 “Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 15/1999 art. 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e all’attività di prelievo”
    • 2017 01 30 Nota G1.2017.0002865 “Nuova normativa riguardante i Servizi di Medicina di Laboratorio”.
       
    • 2017_04_21 DGR 6505 “Modifiche e integrazioni alla dgr n. 5954 del 05.12.2016 in merito ai “Servizi di medicina di laboratorio” e alle “attività ambulatoriali” e alla dgr 5640 del 2001”
    • DGR costituzione ATS.

Sotto un altro profilo, l’ambulatorio infermieristico comunale è un servizio sanitario assistenziale che può essere attivato e gestito da liberi professionisti o da compagini associative del terzo settore in maniera da svolgere azione sussidiaria ed integrante del servizio sanitario nazionale. L’istituzione di questo modello organizzativo, già sperimentato in molte realtà regionali, si fonda su diversi fattori. Il primo è la regionalizzazione della sanità che ha comportato un necessario potenziamento dei servizi territoriali. L’altro è il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie cronico-degenerative, la necessaria razionalizzazione del SSN, il bisogno di un miglioramento della qualità dei servizi e lo sviluppo dell’assistenza territoriale in grado di rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni di salute dell’utenza.
 
Tutto ciò ha spinto molte realtà territoriali a sottoscrivere un nuovo modello di sviluppo, in grado di rispondere sempre più, con competenza, alle diverse esigenze della collettività, perseguendo un duplice obiettivo: fornire alla collettività un servizio fondamentale, quale quello del contributo al mantenimento della salute e decongestionare le strutture ospedaliere nella sua attività ambulatoriale e di pronto soccorso di bassa intensità. Il quadro di riferimento normativo per la gestione degli ambulatori infermieristici distrettuali è definito dal D.P.C.M. 29/11/11 (definizione dei LEA) e dal vigente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/92. Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti LEA: 2. Assistenza distrettuale – G Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare (cfr. All.1). È possibile quindi attivare, nell’ambito dei servizi socio sanitari, anche un’attività di assistenza ambulatoriale e il Comune, a tal proposito, deve preliminarmente scegliere la modalità di gestione (in house, affidamento all’esterno e così via) e dare atto in merito alla copertura in bilancio della relativa spesa prevista.

19 ottobre 2020             Elena Conte

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