Congedo parentale ex. art. 32 c.1 D.lgs 151/2001 e s.m.i.

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
21 Ottobre 2020

Una dipendente assunta ex art. 110 c.1 d.lgs 267/2000, può usufruire del congedo parentale ex. art. 32 c.1 D.lgs 151/2001 e s.m.i., non goduto alla nascita del primo figlio, avvenuta nel mese di maggio 2015, quando la stessa risultava dipendente del settore privato? Si chiede inoltre di precisare se i primi 30 giorni, in base a quanto premesso, possano essere indennizzati al 100%.

Risposta

La dipendente può legittimamente fruire del congedo parentale di cui all’articolo 32, comma 1, Decreto legislativo 151/2001, entro il termine di scadenza del contratto. Se la dipendente, dalla nascita del figlio, non ha mai fruito di congedo parentale (né presso pubbliche amministrazioni né presso datori di lavoro privati e tale circostanza dovrà formare oggetto di autocertificazione), i primi 30 giorni saranno retribuiti al 100 percento. L’indennizzo al 100 percento è previsto fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, senza verifica di ulteriori condizioni.

20 ottobre 2020             Fabio Venanzi

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