Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiDecreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 articoli 5 - 5 bis - 5ter. Il Comune ha regolamentato l'istituto dell'accertamento con adesione. Siamo obbligati, preventivamente all'emissione degli atti di accertamento, ad avviare le procedure previste nel citato D.Lgs? Anche nei casi che non rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione, ad es. liquidazione di imposta non versata (fabbricato con rc), o solo nei casi specifici (ad es. in cui sia in discussione l'imponibile per le aree fabbricabili)?
La norma citata trova applicazione per i tributi locali solo in caso di esplicita regolamentazione da parte del Comune. Nel regolamento deve essere indicato anche il margine di operatività del medesimo; qualora il regolamento faccia il solo richiamo alla norma nazionale, la disciplina in esame troverebbe applicazione in maniera identica tra tributi erariali e locali. Il concetto base, in ogni caso applicabile, è che il procedimento di accertamento con adesione è utilizzabile solo nel caso in cui esista una certa discrezionalità nella determinazione della base imponibile, per cui, sicuramente per la determinazione del valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili ai fini IMU e, secondo alcune interpretazioni, anche per la corretta applicazione delle superfici tassabili/escluse ai fini TARI per le utenze non domestiche.
Ovviamente non trova applicazione per la sola liquidazione dell’imposta, in quanto in questo caso l’accertamento si base sul dichiarato del contribuente e non su dati accertati dall’Ufficio.
L’accertamento con adesione opera entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sospendendo per 90 giorni il procedimento ordinario per ricorrere alla CTP; per cui non rileva nella fase preventiva all’emissione del provvedimento di contestazione.
20 ottobre 2020 Luigi D’Aprano
INPS – 5 giugno 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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