Assoggettamento Iva degli oneri di riscossione in caso di affidamento della riscossione coattiva dei tributi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAll'atto di predisporre una procedura di affidamento incarico ex art. 110 del TUEL, in un Comune fino a 500 abitanti causa l'assenza di analoghe professionalità all'interno, si chiede di conoscere l'obbligatorietà (o meno) dell'inserimento, tra i requisiti di ammissione, dell'assenza di rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con Sindaco e Assessori, anche qualora il vigente Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi nulla disponga al riguardo. Ciò al fine di non pregiudicare il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, sancito nello Statuto dell'Ente. Si chiede anche di sapere se, alla luce dell'attuale giurisprudenza, il compito della Commissione debba considerarsi concludibile con la predisposizione di una graduatoria finale da formulare sulla base del punteggio acquisito da ciascun partecipante (Tar Umbria Perugia Sezione I, Sentenza 30 aprile 2015, n. 192) o la scelta sia maggiormente intuitu personae.
L’art. 110 del TUEL nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure selettive di natura para concorsuale. Questo orientamento è coerente con una lettura costituzionalmente orientata della norma.
Secondo il Consiglio di Stato la procedura selettiva è finalizzata ad “accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale”. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 marzo – 4 aprile 2017, n. 1549
La commissione deve pertanto formulare una graduatoria finale dei partecipanti secondo i criteri preventivamente individuati dall’avviso pubblico, finalizzati ad accertare la maggiore o minore rispondenza di ciascun partecipante rispetto al profilo professionale richiesto dall’avviso pubblico.
Per quanto riguarda i profili di incompatibilità evidenziati nel quesito (“assenza di rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con Sindaco e Assessori”), si ritiene possa configurarsi una situazione di conflitto tra il Sindaco e il destinatario della nomina che andrebbe prevenuto con la previsione di una specifica clausola impeditiva che andrebbe normata nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Nel nostro ordinamento non vi è una norma specifica che, in assenza di previsioni specifiche nella disciplina interna, preveda tale profilo di incompatibilità.
13 ottobre 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ANAC - Parere anticorruzione 3 giugno 2025, n. 2129
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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