Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Danno erariale alla commissione di concorso che erra nella mancata esclusione del candidato vincitore

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
20 Ottobre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                    

Danno erariale alla commissione di concorso che erra nella mancata esclusione del candidato vincitore.

Vincenzo Giannotti

 

La nomina di un candidato vincitore di un concorso a tempo determinato, nonostante la diffida del candidato secondo classificatosi che ne aveva evidenziato la mancanza del titolo di studio richiesto dal bando di selezione, ha condotto al danno erariale la commissione di concorso, pari al risarcimento accordato dai giudici amministrativi al secondo classificato che, invece, possedeva il titolo di studio richiesto dal bando di selezione. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n.545/2020 della corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

La vicenda

A seguito di una selezione pubblica atta ad individuare un candidato per un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso la facoltà di Lingue e letterature straniere di una Università, la Commissione di concorso procedeva alla nomina della prima classificata, con successiva stipula del contratto individuale di lavoro. Il secondo classificato ha presentato ricorso al TAR con richiesta della misura cautelare in ragione della mancanza del titolo di studio richiesto dal bando di concorso, vale a dire il titolo di dottore di ricerca o il diploma di laurea attinente allo specifico settore disciplinare della storia contemporanea da parte della vincitrice della selezione, nonché l’errata valutazione dei titoli e delle pubblicazione della vincitrice ritenuti dal ricorrente totalmente estranei alle discipline storiche, ma valutati positivamente dalla commissione. Il TAR ha acconto la domanda cautelare ed ordinato alla commissione di concorso il riesame degli atti. Nonostante l’invito del TAR la commissione confermava l’esito rilevando il carattere interdisciplinare della storia contemporanea e la congruenza degli aspetti concernenti la storia delle trasformazioni ambientali e territoriali con il settore scientifico disciplinare messo a concorso. Avverso la nuova decisione della commissione, il secondo classificato presentava nuovo ricorso al TAR il quale accoglieva interamente il ricorso dichiarando illogiche le affermazioni e conclusioni della commissione di concorso. Secondo i giudici amministrativi qualora il bando di concorso avesse voluto ampliare il settore scientifico disciplinare, ricomprendendovi anche fenomeni storici inerenti ai macro-settori relativi all’architettura o all’urbanistica, avrebbe dovuto farlo in modo espresso. Inoltre, a prescindere dal titolo di studio richiesto e non assolto dalla vincitrice del concorso, essendo stati attribuiti punteggi per titoli relativi ad attività non pertinenti al settore scientifico disciplinare messo a concorso, la vincitrice era stata illegittimamente individuata quale candidato migliore della selezione e, conseguentemente, disponeva l’annullamento di tutti gli atti impugnati ed il risarcimento del danno al candidato escluso. A nulla sono valsi, avverso la decisione del TAR, gli appelli della candidata dichiarata vincitrice che non sortivano esito positivi neppure davanti al giudice amministrativo di appello. La commissione, poi, veniva condannata con sentenza del Tribunale penale per il reato di abuso di ufficio.

La Procura erariale rinviava, pertanto, a giudizio contabile la commissione di concorso per l’illegittima procedura concorsuale da parte dei Commissari, in spregio alle disposizioni normative ed alle disposizioni del bando, rappresenterebbe causale del danno sofferto dall’Università per l’importo di oltre 50 mila euro corrisposto al candidato estromesso. Tale danno sarebbe imputabile ai convenuti a titolo di dolo o, quantomeno, di colpa grave, come emergerebbe dalla documentazione probatoria acquisita nel procedimento amministrativo e nel procedimento penale, nonché dalle decisioni dei giudici.   

I commissari di concorso difendono le loro scelte portando a supporto pareri di professori universitari che militerebbero per le conclusioni cui è pervenuta la commissione al momento della sua decisione. Pertanto, a loro dire avrebbero errato sia i giudici amministrativi che quelli penali nel dichiarare illegittime le decisioni operate dalla commissione di concorso. In particolare il procedimento penale non è ancora concluso chiedendo a tal fine al Collegio contabile di attendere l’esito giudizio definitivo.

La decisione del Collegio contabile

Premettono i giudici contabili che in merito al rapporto tra processo contabile e processo civile e penale esiste una piena indipendenza, anche ove essi riguardino i medesimi fatti. Pertanto, il giudizio contabile e quelli civile e penale si svolgono autonomamente ed anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza, giustificata dalle diverse finalità perseguite. In merito alla condizione per far luogo alla sospensione, è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale, la definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato che, nel caso di specie non risulta necessaria.

Nel merito, avendo il Collegio contabile sufficienti elementi per la decisione, la condotta dei convenuti è da ritenersi palesemente antigiuridica. Le difese dei convenuti si sono strenuamente spese nel tentativo di dimostrare che, nel mondo scientifico ed accademico, concetto di storia contemporanea si è, nel tempo, estremamente dilatato, al punto da comprendere anche la storia del territorio e del paesaggio e gli altri argomenti su cui vertevano titoli e pubblicazioni della candidata risultata vincitrice, ritenendo che tanto possa essere sufficiente ad escludere il danno erariale. Nel caso di specie, non rilevano le deduzioni dei convenuti, quanto la verifica di cosa prevedono la normativa di settore e il bando di concorso. Infatti, dalla piana lettura della normativa di settore, ben evidenziata nel bando di concorso, nessuna menzione è effettuata sugli argomenti oggetto dei titoli e delle pubblicazioni, non essendo possibile, al contrario di quanto fatto dalla commissione, una interpretazione estensiva tale da condurre a ricomprendervi gli argomenti indicati dai commissari, senza stravolgerne il complessivo senso. In tale contesto, nonostante un primo accoglimento dell’istanza cautelare, la commissione si è spesa perseverando in una interpretazione della normativa di settore e del bando di concorso assolutamente priva di qualsivoglia fondamento giuridico, con colpa grave. D’altra parte, in caso di corretta interpretazione della normativa sarebbe risultato vincitore il secondo classificato e l’Università non avrebbe dovuto sborsare alcun risarcimento del danno.

In conclusione, i convenuti devono essere condannati al danno erariale corrispondenti alle somme versate dall’Università per il risarcimento del danno sancito dalla sentenza e pagato dall’Università al candidato estromesso. Il danno dovrà, inoltre, essere suddiviso in parti uguali tra i tre commissari di concorso.  

19 ottobre 2020                

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