Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’impianto fotovoltaico è soggetto a IMU se non può più essere separato senza alterare la funzionalità dell’immobile.
Servizi Comunali IMUApprofondimento di Alessandro Russo
L’impianto fotovoltaico è soggetto a IMU se non può più essere separato senza alterare la funzionalità dell’immobile.
Alessandro Russo
Gli impianti fotovoltaici sono considerati beni immobili, quindi assoggettati all’IMU, solo se sussiste una relazione stabile tra l’immobile e gli impianti stessi, rilevante per la funzionalità dell’immobile.
Nel 2019 una società del milanese si era vista notificare un avviso di accertamento IMU per l’anno di imposta 2012.
Da un accertamento condotto dal Comune, infatti, era emerso che la data di attivazione dell’impianto fosse da ascriversi al giugno 2011, l’Ente aveva quindi ritenuto dovuta la tassa dall’anno successivo, applicando un’aliquota del 1,06%, in quanto immobile ad uso produttivo del gruppo catastale D.
L’impresa aveva impugnato il provvedimento di fronte alla CTP, sostenendo di non dover versare l’IMU non essendo gli impianti fotovoltaici soggetti ad obbligo di accatastamento e non aumentando del 15% il valore dell’immobile sul quale erano collocati.
Il Comune si era costituito affermando la tassabilità del bene ai fini IMU in quanto unità immobiliare da iscriversi al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 504/1992 smi, essendosi verificato il presupposto dell’imposizione: cioè l’utilizzo del fabbricato di nuova costruzione. Utilizzo inoppugnabile in quanto denunciato dallo stesso ricorrente nel giugno 2011.
Inoltre, per costante giurisprudenza, il fabbricato si considera tale anche se non è avvenuta l’iscrizione agli atti catastali.
Con sentenza n. 1139/2/2020 pubblicata in data 8/9/2020 la CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
Preliminarmente il Collegio ha affermato che nella fattispecie in esame trova applicazione la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2013, che considera l’impianto fotovoltaico bene immobile solamente quando risulti stabilmente ancorato al lastrico mediante sistemi che non ne consentano la facile amovibilità. Conta, così, la correlazione che sussiste tra l’immobile e quelle componenti impiantistiche rilevanti per la sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.
La Commissione ha poi spiegato che l’Ente ben applicava i criteri previsti dall’art. 5 c. 3 D.Lgs. 504/1992 smi, in quanto l’impianto fotovoltaico oggetto del giudizio, denunciato nel giugno del 2011, non era mai stato iscritto al catasto, era classificato in cat. D (centrale elettrica), era in possesso dell’impresa ricorrente ed era oggetto di contabilizzazione separata.
Per la complessità della questione il Collegio ha annullato le sanzioni sull’imposta e compensato le spese di giudizio.
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