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Lotta al covid-19: nuovi divieti con il DPCM 13 ottobre 2020
Servizi Comunali Provvedimenti conseguenti a calamità naturali Tutela salute pubblicaApprofondimento di Michele Deodati
Lotta al covid-19: nuovi divieti con il DPCM 13 ottobre 2020
Michele Deodati
A seguito del Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha posticipato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, il Governo ha emanato un nuovo DPCM, datato 13 ottobre 2020, allo scopo di concretizzare le disposizioni già preannunciate dal Decreto-legge.
Uso della mascherina e altre misure igieniche
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, sono dunque ribaditi gli obblighi relativi all’uso delle mascherine. Sull’intero territorio nazionale occorre avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Rimangono esclusi dai predetti obblighi:
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Rimangono invariate le regole sulle caratteristiche delle mascherine, sull’igiene e sul distanziamento fisico.
Accesso a parchi e giardini pubblici
Il decreto elenca una serie di attività sociali che possono svolgersi in base a determinate regole. I principi comuni sono sempre gli stessi: distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, rispetto dei protocolli specifici per il tipo di attività o di persone interessate (ad esempio i minori). Quindi, nel rispetto di tali condizioni e modalità, è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici; è inoltre consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa; bambini e ragazzi potranno accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.
Attività sportiva agonistica
In eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
Attività sportiva di base
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, fatta salva la presenza di accompagnatori per i minori o i non completamente autosufficienti.
Nessun limite all'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, che dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Gli sport di contatto
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli specifici. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale. Questi divieti decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport sopra citato. Per gli eventi sportivi che prevedono l’arrivo di atleti o altro personale tecnico da paesi ad ingresso vietato in Italia o sottoposti a quarantena, devono effettuare un test molecolare o antigenico a meno di 72 ore dall’arrivo in Italia.
Manifestazioni pubbliche
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. È ipotizzabile che da questa limitazione restino escluse le sagre e le fiere locali, in quanto per esse è previsto un protocollo specifico allegato al DPCM stesso, nell’ambito del quale si ritiene la presenza di posti a sedere solo eventuale, ammettendo dunque la presenza di pubblico in modalità dinamica.
Sale giochi, sale scommesse e sale bingo
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Spettacoli
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori al chiuso in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Attività di ballo, cerimonie, feste private, fiere e congressi
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Le manifestazioni fieristiche ed i congressi sono consentiti, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Centri benessere, centri termali, centri sociali e culturali, attività dei servizi alla persona
Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Attività commerciali
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Attività di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività produttive
Tutte le attività produttive industriali e commerciali sono consentite se rispettano i contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Durata ed effetti
Le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
13 ottobre 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 ottobre 2024
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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