Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Reddito di cittadinanza, le indicazioni del Ministero del lavoro per la prosecuzione e il rinnovo

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Di Filippo Amedeo
13 Ottobre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                             

Reddito di cittadinanza, le indicazioni del Ministero del lavoro per la prosecuzione e il rinnovo

Amedeo Di Filippo

 

Il Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni circa la gestione delle attività previste dai patti per l’inclusione (PIS) e dai progetti utili alla collettività (PUC) al termine dei 18 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc) e la presentazione della domanda di rinnovo.

I PUC

Il D.M. 22 ottobre 2019 ha definito le forme, le caratteristiche e modalità di attuazione dei PUC; col D.M. del 14 gennaio 2020 è stata approvata la Determina INAIL n. 3/2020 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC. Il 22 febbraio scorso è stata attivata sulla Piattaforma GePI la funzione che consente ai Comuni di caricare i PUC attivati e l'elenco dei beneficiari Rdc per i quali deve essere aperta la copertura assicurativa.

Il Ministero del lavoro ha poi messo a disposizione un utile manuale dal titolo “Progetti utili alla collettività (PUC): spunti per la progettazione - Esperienze nei Comuni italiani”, che contiene una raccolta di esperienze e buone prassi già realizzate o in corso di realizzazione attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto e altro, attuate nei Comuni anche con l’apporto di enti pubblici e soggetti del Terzo Settore, assimilabili per uno o più aspetti ai principi cardine dei PUC. L’art. 40 del D.L. n. 18/2020 ha sospeso le misure di condizionalità per l'attribuzione del beneficio in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica.

La sospensione

Con la nota n. 7605 del 30 settembre (file allegato) la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale risponde ad alcune richieste circa la gestione delle attività previste dai PIS al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio in caso di presentazione di una nuova ammissione ai benefici. L’art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019 infatti prevede che il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Siccome la durata del progetto può eccedere quella del beneficio economico, il Ministero precisa che le attività previste dal PIS possono proseguire anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio per le 18 mensilità previste, ma solo su base volontaria, in quanto vengono a decadere le condizionalità, con costi da caricare valere sulle risorse del Fondo Povertà o del PON Inclusione. Diverso il caso dei PUC, che secondo la nota devono essere sospesi poiché i componenti che dovessero continuare a svolgere i PUC sarebbero privi della copertura assicurativa INAIL, a meno che i Comuni non si accordino direttamente con l’INAIL stesso.

Il rinnovo

Col Messaggio n. 3627 dell’8 ottobre (file allegato) lo stesso Ministero fornisce alcune precisazioni circa la presentazione della domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità, scadute nel mese di settembre. I nuclei familiari, afferma, possono presentare la domanda di rinnovo tramite Poste Italiane, accedendo in via telematica tramite SPID, presso i centri di assistenza fiscale o gli istituti di patronato o tramite il sito dell’INPS.

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite dei 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione, ferma restando la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge e di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione.

In caso di interruzione della fruizione, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni. In caso di revoca o decadenza è possibile presentare una nuova domanda decorsi 18 mesi dalla data del relativo provvedimento decadenza, abbreviati a sei mesi laddove nel nucleo familiare siano presenti componenti minorenni o con disabilità. Qualora accolta, la domanda di Rdc dà diritto alla prestazione fino a 18 mensilità.

12 ottobre 2020

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