Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Danno erariale per mancato adempimento del provvedimento amministrativo nei termini

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
13 Ottobre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                                  

Danno erariale per mancato adempimento del provvedimento amministrativo nei termini.

Vincenzo Giannotti

La nomina di un commissario ad acta per inadempimento dell’ente rappresenta un danno erariale risarcibile in capo la funzionario che non abbia adempiuto nei termini previsti dall’ordine impartito dal giudice amministrativo. Secondo la Corte dei conti, Sezione Prima Centrale di Appello (sentenza n.255/2020 allegata), che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, i diversi inadempimenti del dirigente, che avevano condotto l’ente locale al pagamento dei compensi del commissario ad acta, nominato in quattro distinti procedimenti, devono essere posti a carico del soggetto inadempiente a nulla rilevando la asserita mancanza di personale o le disfunzioni organizzative dell’ente.

La vicenda

Il Tribunale amministrativo ha, in diverse e distinte fattispecie di mancato adempimento dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, nominato un commissario ad acta e posto la liquidazione in capo all’ente colpevole di non avere adempiuto al provvedimento nonostante i termini di 90 giorni previsti dall’ordinanza del giudice amministrativo. La Corte dei conti, in primo grado, ha condannato il dirigente per le inutili spese sopportate dall’ente l’adempimento posto in capo al commissario. Avverso la sentenza di condanna, il dirigente ha presentato appello sostenendo, a propria difesa, la mancanza della colpa grave in ragione della carenza di organico e, comunque, nella mancanza di un’organizzazione adeguata del settore di competenza nell’Ente.

La conferma in Appello

Secondo i giudici contabili di appello le giustificazioni del dirigente non meritano condivisione. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcun dubbio che il pregiudizio derivato all’erario scaturisca dall’ingiustificata e reiterata inottemperanza all’ordine del giudice amministrativo da parte del Dirigente, il quale ha comportato la nomina del commissario ad acta il cui compenso, come ha espressamente affermato il giudice di prime cure, “costituisce indubbiamente un’indebita spesa per l’ente”. Si è in presenza, nel caso di specie, di una omissione ai propri doveri di ufficio da parte del dirigente, a nulla rilevando a situazione asseritamente deficitaria dell’organizzazione dell’ente. In altri termini, precisa il Collegio contabile di appello, se il dirigente avesse ottemperato alle disposizioni del giudice amministrativo, dando esecuzione alle ordinanze di quest’ultimo, l’amministrazione non avrebbe sopportato l’esborso complessivo delle quattro sentenze. Si tratta, pertanto, nel caso di specie, di un nesso di causalità tra il danno e la condotta del dirigente posta in essere con riferimento al comando espresso contenuto nelle ordinanze dal giudice amministrativo, non già con riferimento all’organizzazione dell’ufficio e/o all’utilizzo delle somme messe a disposizione proprio per un migliore funzionamento dello stesso. Inoltre, avuto riguardo all’elemento psicologico, la reiterazione dei comportamenti omissivi è elemento che avvalora il danno erariale. Infatti, le plurime condanne conseguite dall’amministrazione dimostrano, qualora ve ne fosse bisogno, la condotta gravemente colposa dell’appellante che ha disatteso immotivatamente e, quindi, per colpa grave, le disposizioni del giudice amministrativo causando il danno contestato.

In conclusione, per il Collegio contabile di appello, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.

12 ottobre 2020

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