Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiA seguito di sopralluogo e successiva comunicazione da parte dell'ARPAC si evince, per uno stabilimento di lavanderia industriale, la non conformità ai limiti emissivi in atmosfera per il parametro NO2, in quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a Risultato Misurazione Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
La violazione accertata, è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 279 comma 2 Dlgs 152/06 ssmmii. Questo Ufficio SUAP chiede qual è la procedura da adottare, in particolare la competenza del SUAP, visto che l'AUA rilasciata da questo SUAP allo stabilimento è stata istruita dalla sezione della Città Metropolitana di ……. previo nulla osta
La risposta va ricercata nella lettura complessiva e combinata del menzionato art. 279 del T.U.A.
In particolare, spiccano, in relazione ai richiesti adempimenti, ipotizzabili a carico del S.U.A.P., quelli contemplati dal comma 6.
A tal proposito, si riporta, di seguito, il dettato normativo:
2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 183 del 2017)
7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 183 del 2017)
Si badi bene che il compito di riferire all’Autorità giudiziaria compete, principalmente, agli organi accertatori, in sede di redazione della comunicazione di notizia di reato, che dovranno proporre le ipotesi di reato che riterranno sussistenti per le fattispecie esaminate.
Quindi, nella generalità dei casi possibili, gli adempimenti consequenziali saranno posti in essere dagli organi accertatori i quali, per alcuni seguiti, potranno avvisare l’Autorità competente, coincidente con la Città metropolitana, ex lege n° 689/81.
Il S.U.A.P. si esprimerà, principalmente, ove ricorrano sanzioni interdittive o cautelari riguardanti l’attività in questione o le autorizzazioni rilasciate (ad esempio la sospensione richiamata dal citato comma 6)
12 ottobre 2020 Avv. Elena Conte
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 20 maggio 2025, Prot. n. 225451/2025
Cartella 11ref: manifesto (cod. 1601ref)
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
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