Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPremesso:
-che dal 01-10- 2020 è stato collocato in pensione con quota 100 un dipendente a tempo indeterminato che prestava il proprio servizio con la qualifica di Responsabile del Settore della Polizia Locale;
Tale dipendente era inquadrato nella cat. C e gli era stata attribuita la Posizione Organizzativa ai sensi degli artt, 13 c.2 lett a) e 17 del CCNL Enti locali 2016-18;
-lo stesso dipendente a seguito di apposita richiesta del Sindaco, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di collaboratore del Settore della Polizia Locale per la durata di un anno, ai sensi dell’art.
5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 come novellato dall'art. 6 c.2 del D.L. n. 90 /2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015;
-il Sindaco, vorrebbe attribuire al medesimo dipendente apposito incarico di posizione organizzativa, ferma restando la gratuità dell'incarico, per un anno tenuto conto che la suddetta norma prevede che "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione".......omissis
Poichè l'art. 17 comma 4 del CCNL Enti Locali 2016-18 prevede che "i comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3 (conferimento incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C) per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D e tali procedure allo stato non sono state avviate,
Si chiede
- se è possibile conferire tale incarico gratuito al dipendente collocato in pensione con quota cento sopra citato;
-se allo stesso dipendente può essere attribuita nuovamente la Posizione organizzaiva, con apposito decreto del Sindaco, trattandosi di una reiterazione (post pensione) della stessa ad un dipendente di cat. C, nel limite complessivo di 3 anni (comprendente il periodo precedente e successivo alla pensione);
-in caso positivo se lo stesso può continuare ad indossare la divisa della Polizia locale e se può firmare gli atti relativi al settore di P.L.;
-nel caso in cui non possa essere attribuita nuovamente la Posizione Organizzativa e si proceda ad incaricare lo stesso dipendente per una collaborazione gratuita senza P.O., se lo stesso può comunque indossare la divisa della Polizia locale e se può firmare gli atti relativi al settore di P.L.;
-se infine tale collaborazione - con o senza attribuzione della P.O. debba essere inserita nel piano triennale delle assunzioni di personale anche se non è un'assunzione in senso proprio;
Si precisa che tale collaborazione è determinata dalla grave carenza di personale nel comune.
L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella sua attuale formulazione, vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire ai suddetti soggetti incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati. Tuttavia, il divieto non è assoluto considerata la possibilità di consentire l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo, ferma restando, comunque, la gratuità. La ratio della disposizione, come recentemente sottolineato dalla Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 124/2017), si collega al “carattere limitato delle risorse pubbliche”, che “giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni”
Ciò premesso:
1) la normativa non fa distinzione tra le varie ipotesi di quiescenza, quindi si ritiene che la stessa si applichi a tutti i casi di lavoratori privati o pubblici comunque collocati in quiescenza. Secondo la Corte dei conti la normativa non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive del soggetto e la tipologia di pensionamento (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, ecc.) per cui non è possibile alcuna differenziazione sulla base di criteri ricavabili dal testo normativo. “Tale impedimento appare fondato su un elemento oggettivo che non lascia spazio a diverse opzioni interpretative” (ex multis stessa sez. delibere n. 35/2014, 27/2014, 28/2014; Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. 6/2015).
2) L’utilizzazione ex dipendenti in quiescenza non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma di servizio, di tipo onorario e gratuito, per cui non si applicano le norme contrattuali dei CCNL e dei contratti decentrati ai fini dell’assegnazione della titolarità delle PO. Sarà, quindi, la disciplina organizzativa e regolamentare interna a disciplinare eventuali limiti temporali negli affidamenti delle PO in caso di ex dipendenti, ferma restando la regola della rotazione derivante dalla normativa anticorruzione di cui si dovrà tenere conto comunque onde evitare il permanere in capo ad uno stesso soggetto, sia pure a titolo diverso, determinati poteri nell’ambito di una stessa area gestionale, salve motivate ragioni di eventuale deroga.
3) La possibilità data dall’art. 5 comma 2 del DL 95/2012 di svolgere, sia pure a titolo gratuito e per un massimo di un anno, incarichi dirigenziali e direttivi, consente di adottare e di firmare atti gestionali a rilevanza esterna e, salva diversa disposizione regolamentare prevista in tema di organizzazione del Corpo/Ufficio di Polizia municipale, non si vedono ragioni ostative alla possibilità di continuare ad indossare i segni e gli indumenti rappresentativi dell’Ufficio a cui si è preposti.
4) Il fatto che non si tratti di vera e propria assunzione e che non si instauri alcun rapporto di tipo subordinato, ma solo onorario e gratuito di servizio, porta ad escludere l’inserimento nel piano triennale delle assunzioni di personale, ma induce a suggerirne l’inserimento nel programma delle collaborazioni e delle consulenze sulla base di una preventiva disciplina contenuta nel regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi che preveda e regoli l’applicazione dell’istituto in questione.
9 ottobre 2020 Eugenio De Carlo
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