Ammissione al voto in un comune non più competente anagraficamente

Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Pietro
09 Ottobre 2020

In occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 si è verificata la seguente situazione: 

Un elettore di questo Comune è stato cancellato a seguito della Iª Revisione Dinamica Straordinaria per trasferimento di residenza presso Altro Comune. 

L’Altro Comune ha provveduto ad iscriverlo alle liste elettorali con la IIª Revisione Dinamica Straordinaria.  

L’elettore è stato cancellato dalle liste dell’Altro Comune con il Blocco Liste in data 01-09-2020 a seguito di diniego di residenza.  

Il cittadino ha nuovamente chiesto residenza presso l’Altro Comune ed è stato movimentato su ANPR in data 04-09-2020 da entrambi i Comuni. 

 Al momento del Blocco Liste di questo Comune, il cittadino non era più residente presso questo Comune, pertanto, non è stato movimentato come “ripristino di iscrizione nelle liste elettorali”. 

Il cittadino ha fatto richiesta di ammissione al voto ex art. 32-bis presso l’Altro Comune, già suo Comune di residenza. Tuttavia, il responsabile del servizio elettorale non ha ritenuto di iscriverlo, interessando la Prefettura. 

La Prefettura ha ritenuto opportuno che l’elettore votasse presso questo Comune, anche se non di residenza dello stesso, ed il cittadino ha fatto nuovamente richiesta di ammissione al voto presso questo Comune, che ha provveduto a trasmetterla alla Commissione elettorale circondariale competente. 

La Commissione ha preso atto delle determinazioni della Prefettura ed ha ammesso al voto l’elettore presso questo Comune, non più competente anagraficamente. 

Si fa presente che:

-           questo Ufficio non ha effettuato alcuna revisione tardiva, in quanto il Blocco Liste è stato effettuato in data 04-09-2020;

-           tutti i movimenti anagrafici ed elettorali sono stati conseguenza di procedimenti avviati presso l’altro Comune;

-           la cancellazione anagrafica è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 

Si esprime, inoltre, incertezza sul procedimento di ripristino di un elettore non più residente, poiché, mentre normativa anagrafica prevede il ripristino delle posizioni anagrafiche tamquam non esset, ai sensi dell’art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989, la normativa elettorale presuppone una cancellazione con conseguente ripristino, che di fatto non annulla tamquam non esset l’effetto dell’iscrizione dell’elettore nelle liste. 

Si chiede, pertanto, un parere sulle determinazioni di ammissione ex art. 32-bis presso il Comune che non è competente anagraficamente, al fine di meglio comprendere la gestione dell’ammissione straordinaria al voto, anche in base al criterio di ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074). 

Inoltre, in virtù del fatto che questo Ente ha chiesto formalmente, senza ottenere riscontro, alla Prefettura ed alla Commissione Elettorale Circondariale con quale corretta modalità questo Ufficio elettorale possa adempiere alle disposizioni di cui all’art. 32-bis, ultimo comma, recante «le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione», considerato che lo stesso cittadino non è più residente, si chiede un parere sull’iter corretto da intraprendere per la regolarizzazione dell’elettore. 

Può questo Comune effettuare l’iscrizione nelle liste ex art. 32-bis ultimo comma, se l’elettore non è più residente a far data dal 04-09-2020? 

Oppure sarebbe più opportuno interessare l’Altro Comune, invitandolo ad ottemperare al disposto di cui all’art. 32-bis ultimo comma, in quanto Comune di competenza anagrafica e, dunque, elettorale, dello stesso?

Risposta

Ferma restando l’opportunità di attendere il riscontro da parte della Prefettura e della Commissione Elettorale Circondariale sulle corrette modalità di quanto deve essere effettuato da Codesto Ufficio elettorale, si condivide la interpretazione su tali adempimenti riportata nella parte finale del quesito.

Si ritiene, pertanto, di consigliare di interessare il Comune di attuale residenza dell’elettore chiedendogli di effettuare l’iscrizione nelle liste, approfittando anche del generico disposto dell’ultimo comma dell’art. 32 bis del D.P.R. 223/1967 (Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione).

Ciò permetterebbe una notevole economia di tempi ed adempimenti e raggiungerebbe lo scopo di garantire una corretta posizione anagrafica - elettorale all’elettore.

Diversamente opinando si dovrebbe iscrivere l’elettore, basandosi esclusivamente sulla decisione della Commissione Elettorale Circondariale, nelle liste del Comune dove non è più residente e cancellarlo successivamente per la perdita della residenza.

5 ottobre 2020          Pietro Rizzo

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