Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Recupero dell’indebito sempre al netto delle imposte versate anche per il collaboratore non dipendente
Servizi Comunali Trattamento economicoApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Recupero dell’indebito sempre al netto delle imposte versate anche per il collaboratore non dipendente.
Vincenzo Giannotti
In caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente, il datore di lavoro pubblico ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Anche in materia di ritenute previdenziali unico debitore dei contributi verso l'ente previdenziale, anche per la quota a carico del lavoratore è il datore di lavoro, che è pertanto parimenti l'unico legittimato a chiedere la ripetizione di quanto versato indebitamente. Secondo la Cassazione (ordinanza n.21196/2020) questi principi restano validi anche in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
La vicenda
A seguito del ricorso di un collaboratore sul recupero delle somme non dovute disposto da un ente pubblico (nel caso di specie una ASL), ha presentato ricorso al giudice del lavoro e successivamente in appello, dove quest’ultimo ha dichiarato la legittimità del recupero sugli assegni ad personam versati ritenuti dal collaboratore irripetibili, ma ha disposto la restituzione delle ritenute fiscali e previdenziali operate dall’Ente all'atto della liquidazione dei compensi. Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso l’ente pubblico per avere la Corte territoriale erroneamente assimilato il rapporto di opera professionale in regime di parasubordinazione al rapporto di lavoro subordinato. L’ente ha, altresì, richiamato la risoluzioni della Agenzia delle Entrate (in particolare, risoluzione nr. 71/E del 29 febbraio 2008) a tenore delle quali le somme percepite indebitamente anche dal lavoratore dipendente andrebbero restituite al lordo - e non al netto - delle ritenute di imposta.
La conferma della Cassazione
Il ricorso è stato giudicato infondato. Infatti, nella giurisprudenza di legittimità, è ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente, il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. La fattispecie ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e di duplicazione ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (tra le tante Cass. Sez. VI, ord. n. 14145 del 2019; Cass. nr 19735/2018; Cass. nr. 23093/2014; Cass. nr. 1464/2012). In modo non diverso, subiscono la stessa sorte anche le ritenute previdenziali in quanto, ai sensi dell'articolo 19 legge 4 aprile 1952 n. 218, unico debitore dei contributi verso l'ente previdenziale, anche per la quota a carico del lavoratore è il datore di lavoro, che è pertanto parimenti l'unico legittimato a chiedere la ripetizione di quanto versato indebitamente (tra le tante Cass. 29/01/2018, n.2135; Cass. 11/01/2006 n. 239).
Stabiliti i principi per il personale dipendente in merito al prelievo dell’indebito al netto e non al lordo, i giudici di piazza Cavour affrontano il caso del rapporto di collaborazione secondo le eccezioni avanzate dall’ente, precisando che tali principi trovano applicazione anche in presenza di un rapporto di lavoro parasubordinato. Infatti, sul piano delle ritenute fiscali, è possibile verificare come l’Ente pubblico assuma la veste di sostituto di imposta, per quanto dispone l'articolo 25 DPR nr. 600/1973, allo stesso modo del datore di lavoro, tenuto ad effettuare la ritenuta in forza del precedente articolo 23. In entrambe le ipotesi la ritenuta si collega al fenomeno della sostituzione (o ritenuta alla fonte) di cui all'articolo 64 DPR nr. 600/1973. Il rimborso è, pertanto, disciplinato tanto nel caso di lavoro dipendente che nel caso previsto dall'articolo 38 del DPR nr. 602/1973. Il richiamato articolo 38 ha previsto, al primo comma, che la presentazione della istanza di rimborso debba essere effettuata in primo luogo da parte del soggetto che ha effettuato il versamento diretto e, dunque, in primo luogo da parte del sostituto di imposta, sicché sotto il profilo della ripetibilità delle ritenute fiscali da parte dell’ente il rapporto di lavoro subordinato e quello parasubordinato sono del tutto sovrapponibili.
6 ottobre 2020
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