Accantonamento compensi amministratori per rinuncia

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
07 Ottobre 2020

Si chiede come procedere in modo corretto ai fini dell'accantonamento dei compensi degli amministratori per rinuncia.

Risposta

La formulazione del quesito induce a ritenere che ci si voglia riferire al caso di rinuncia, da parte di uno o più amministratori, formulata nel corso dell'esercizio, per il quale risulti già approvato il bilancio di previsione, ricomprendente la voce di spesa per la corresponsione delle indennità in argomento.

Al riguardo si osserva preliminarmente che se da una parte il diritto degli amministratori a percepire indennità e gettoni ha, come tutti quelli a carattere economico, natura disponibile, ed è quindi dagli stessi rinunciabile, dall'altra sussiste la competenza del consiglio comunale a determinare le modalità di reimpiego delle risorse finanziarie dell'ente, stante la natura autorizzatoria del bilancio.

Nella ipotesi sopra descritta dovranno adottarsi due distinti provvedimenti (articolo 175, comma 5-quinquies del TUEL);

1) una delibera con la quale il consiglio comunale, preso atto della volontà di rinuncia formalmente espressa dall'amministratore (o dagli amministratori) e della eventuale indicazione di reimpiego delle corrispondenti somme (nota 1), dispone una variazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso riducendo lo stanzia-mento previsto per il trattamento economico degli amministratori (iscritto nella Missione 1, Programma 1) e iscrivendo il corrispondente importo nella Missione e Programma appropriati in relazione alla natura della spesa che si intende finanziare (nota 2); ciò è da ritenere valido sia nel caso di rinuncia espressa per il compenso (gettone di presenza) relativo ad una seduta consiliare determinata sia per la rinuncia agli emolumenti (gettoni di presenza e/o indennità) fino al termine dell'anno in corso, mentre se la rinuncia copre un arco temporale più ampio (ad esempio, per tutta la durata della consiliatura) la variazione di bilancio dovrà riguardare anche i successivi esercizi previsti nel bilancio in corso;

2) una successiva deliberazione della giunta comunale per apportare al P.E.G. le variazioni conseguenti a livello di capitolo/articolo (articolo 175, comma 5-bis del TUEL).

In tale fattispecie si è di fronte, per quanto concerne la spesa che si intende finanziare, ad una iscrizione in bilancio di uno stanziamento di spesa (nuovo o aggiuntivo rispetto a quanto già previsto in bilancio) e non ad un accantonamento (che in quanto tale andrebbe iscritto al Programma 3 della Missione 20, e che richiederebbe una doppia deliberazione consiliare di variazione al bilancio - una per la costituzione dell'accantonamento ed una per l'utilizzo del medesimo - e successivamente due deliberazione della giunta comunale per le variazioni conseguenti).

3 ottobre 2020               Ennio Braccioni

 

(nota 1) indicazione eventuale, in quanto è da ritenere ammissibile anche una rinuncia "tout court", senza cioè che il rinunciante indiche le modalità di reimpiego delle somme rinunciate.

(nota 2) tale finalizzazione non può essere unilateralmente decisa dal soggetto rinunciante, in quanto per effetto della rinuncia la somma spettantegli esce giuridicamente dalla sua disponibilità per rientrare in quella dell'ente; certamente lo stesso può indicare la finalità prescelta - come di fatto avviene nella maggior parte dei casi - ma la decisione al riguardo non può che spettare al consiglio comunale, che generalmente dispone il reimpiego in conformità delle indicazioni del soggetto rinunciante.

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