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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Le novità urgenti del Decreto Semplificazione in materia di appalti
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Tiziano Berardi
Le novità urgenti del Decreto Semplificazione in materia di appalti
Tiziano Berardi
L’approvazione del Decreto Legge Semplificazione, con modifiche apportate rispetto al già decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, mediante la legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 14 settembre 2020 n, 228, ha aggiornato anche il Codice dei Contratti ovvero Decreto Legislativo 18.4.2020 n° 50 e smi, attraverso un articolo 8, dedicato alle “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”. Vediamo le novità sostanziali riportate in tale articolo:
Comma 1 lett, a) art. 8: viene autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, rimandando ad una fase successiva la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione. Tale regola, vale per tutti i contratti per i quali i relativi bandi di gara, sono stati pubblicati già alla data di entrata in vigore della legge suddetta, questo è valido anche se si parli di procedure di affidamento;
Comma 1 lett, b) art. 8:il sopralluogo in fase di gara, può essere reso obbligatorio, da parte della Stazione Appaltante, solo in quei casi in cui sia strettamente indispensabile per la tipologia specifica della gara, ovvero il contenuto o anche la complessità dell'appalto.
Comma 1 lett, c) art. 8: per tutte le procedure, anche ordinarie, di affidamento dei lavori e contratti in genere, va applicata la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, già prevista nel Decreto Legislativo 18.4.2020 n° 50 e smi, per i lavori urgenti;
Comma 2: Per tutte le procedure di aggiudicazione avviate ai sensi del Decreto Legislativo 18.4.2020 n° 50 e smi, qualora sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all’aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020;
Comma 3: le Stazioni Appaltanti, negli appalti aventi per oggetto gli accordi quadro, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 18.4.2020 n° 50 e smi, in essere alla data di approvazione del Decreto Semplificazione, provvedono entro il 31 dicembre 2020,sono tenute all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro se le procedure sono in corso, ovvero a rendere esecutivi gli accordi quadro già aggiudicati;
Comma 4 lett a): per i lavori in corso di esecuzione alla data di approvazione del Decreto Semplificazione, il Direttore dei Lavori, provvede a redigere uno stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni, da detta approvazione, seppur non previsto nelle clausole contrattuali e di gara, inoltre il relativo certificato di pagamento sarà redatto contestualmente o in massimo giorni, ed entro 15 giorni da quest’ultimo atto, deve essere effettuato il pagamento del Sal all’Appaltatore;
Comma 4 lett b): per i lavori in corso di esecuzione alla data di approvazione del Decreto Semplificazione, sono riconosciuti all’Impresa Esecutrice i costi riguardanti l'adeguamento ovvero l'integrazione, dei costi sostenuti in cantiere per il Covid 19, che sono riportati, come integrazione, dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, nel piano di sicurezza e coordinamento. Tale pagamento deve avvenire nel primo stato di avanzamento dei lavori, redatto successivamente all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza;
Comma 4 lett c): qualora, le misure di contenimento previste dal Covid 19, condizionano la regolare esecuzione dei lavori, o dei servizi, è da riconoscere all’Appaltatore, una proroga del termine di ultimazione lavori, senza ottemperare alla comunicazione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione, come invece pprevisto dalla vigente normativa;.
Comma 5 lett b):Può essere escluso da una procedura di affidamento un Operatore Economico che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non definitivamente accertati qualora la Stazione Appaltante ne viene a conoscenza. Tale procedura, non viene messa in atto, qualora l’ Operatore Economico si sia già impegnato in modo vincolante a pagare quanto dovuto;
Comma 5 lett c: L'adeguatezza della copertura assicurativa in fase di offerta nelle procedura di affidamento, deve essere adeguata ai rischi professionali dell’ operatore economico, ed in corso di validità. Qualora la stessa, non è adeguata alle prestazioni oggetto della procedura, la Stazione Appaltante richiede che l'offerta ,a pena di esclusione, sia corredata dall'impegno dell'Impresa Assicuratrice, in caso di aggiudicazione, ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto;
Comma 6: Le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, possono richiedere alle regioni di autorizzare direttamente le opere ritenute di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, anche in deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo 18.4.2016 n° 50 e smi
Comma 10 bis : entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore data di approvazione del Decreto Semplificazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad indicare le modalità per l’integrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, con il documento di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.
17 settembre 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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