Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Dopo la nota di lettura l’ANCI chiede ai comuni capoluogo gli effetti del decreto crescita sulla programmazione del personale

Servizi Comunali Assunzione
di Giannotti Vincenzo
06 Ottobre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                             

Dopo la nota di lettura l’ANCI chiede ai comuni capoluogo gli effetti del decreto crescita sulla programmazione del personale.

Vincenzo Giannotti

 In data 24 settembre l’ANCI ha pubblicato una nota di lettura sulle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” all’indomani della pubblicazione della circolare 13 maggio 2020 (pubblicata però in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020) a seguito del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020,emanato quest’ultimo in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto crescita (art.33, comma 2, del d.l. 34/2019).

Le indicazioni della nota ANCI

Nelle premesse l’ANCI evidenzia come, a seguito della consistente riduzione del personale dei comuni (pari a circa il 20%) il decreto crescita, all’art.33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.  La nota non può non rilevare come, le disposizioni legislative, che legano le capacità assunzionali alla virtuosità dei comuni in termini di rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti, siano oggi influenzate dall’intervenuta emergenza, determinata dalla pandemia da Covid-19, che avrà sicuramente un impatto sulle entrate e quindi sulle capacità assunzionali. La nota, inoltre, lamenta il mancato recepimento da parte degli organi istituzionali in merito ad alcune spese del personale di cui non si è tenuto conto. Infatti, sarebbe stato opportuno escludere dal rapporto delle voci di spesa del personale che hanno effetti neutri, ai fini della sostenibilità finanziaria, le seguenti voci: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada. L’ANCI inoltre ha richiesto di escludere dal calcolo della spesa anche gli oneri per i rinnovi contrattuali, in continuità con la disciplina di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione.

La nota annuncia, infatti, l’effettuazione di un monitoraggio sul nuovo regime assunzionale al fine di attivare ogni iniziativa necessaria ad assicurare ai Comuni i margini di flessibilità necessaria per far fronte alle proprie attività amministrative ed istituzionali.

Il monitoraggio dei Comuni Capoluogo

Proprio a fronte della necessità di avere un quadro di sintesi degli effetti del nuovo calcolo della capacità assunzionali, l’ANCI ha elaborato un questionario, distribuito ai Segretari e ai responsabili del personale dei comuni capoluogo di provincia, anche al fine di predisporre eventuali proposte correttive nelle opportune sedi istituzionali. La ricognizione riguarda le seguenti domande poste ai responsabili che hanno elaborato la programmazione del personale basandosi sulle nuove regole della sostenibilità finanziaria del decreto crescita. La prima domanda riguarda la collocazione dei comuni sulla base dei valori soglia ottenuti per fascia demografica, al fine di verificare se rientrino o meno negli enti virtuosi, in quelli intermedi o, infine, in quelli non virtuosi in caso di percentuali eccedenti quelle indicate nella tabella 3. Si chiede, inoltre, se i nuovi calcoli abbiano determinato una maggiore o minore capacità assunzionale rispetto alle precedenti regole sul turn-over, cercando di quantificarne l’impatto in termini di budget a disposizione. E’ stato chiesto, inoltre, se alla data del 20 aprile il Comune aveva già effettuato comunicazioni sulla mobilità obbligatoria (ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001) che, in base alla circolare contenente indirizzi operativi per l’applicazione del DM 17 marzo 2020, rappresentano l’adempimento necessario a salvaguardare le assunzioni già programmate entro il 20 Aprile 2020. Infine, si chiedono se nel passaggio i comuni abbiano o meno riscontrato criticità nell’applicazione della nuova disciplina, rispondendo in modo sintetico a quelle maggiori.

30 settembre 2020     

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