L’esenzione IMU per la fattispecie di cui al quesito trova fondamento nell’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in virtù del quale vanno esenti dall’IMU “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, […], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Sulla base della lettera della norma, si è affermato un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia costituzionale (Corte costituzionale, ordinanze 19 del 29 gennaio 2007 e 429 del 19 dicembre 2006; conforme circolare 2/DF del 26 gennaio 2009 paragrafo 4), sia di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10015 del 18 giugno 2012, e Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008 n. 28160) ai sensi del quale l’esenzione Imu va riconosciuta soltanto all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale) lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività indicate nella sopra riportata lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
Anche la risoluzione n. 8/DF del 2015 ha valorizzato il requisito dell‘“utilizzo“ ai fini della fruizione dell’esenzione IMU, così escludendo che potessero godere di tale beneficio quegli immobili in proprietà di enti non commerciali, che effettivamente svolgono attività senza scopo di lucro, ma che non vengono utilizzati.
Pertanto, pur in assenza di una esplicita norma di legge sul punto, è ragionevole concludere che l’esenzione possa essere fruita solo nel momento in cui nell’immobile in questione abbia effettivamente inizio l’attività assistenziale.
1 ottobre 2020 Lorella Martini