Approfondimento di Michele Deodati

Effetti della Scia edilizia ed esercizio dell’autotutela

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di Deodati Michele
05 Ottobre 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                    

Effetti della Scia edilizia ed esercizio dell’autotutela
 
Michele Deodati


 
Attività di noleggio autobus con conducente: l’inibitoria per mancanza di requisiti
Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5725 del 29 settembre 2020, una società cooperativa di trasporto persone ha impugnato il provvedimento emesso dal Comune di divieto della prosecuzione dell’attività, consistente nel noleggio autobus con conducente. A sostegno, l’amministrazione comunale ha addotto l’inidoneità degli spazi dedicati ad autorimessa per irregolarità della scia edilizia a causa della non conformità urbanistica della destinazione dell'appezzamento di terreno.
 
Il giudice di primo grado: gli effetti della scia edilizia e la consistenza delle opere realizzate
Il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, sull’argomentato presupposto del mancato possesso, da parte della cooperativa, di un'autonoma, adeguata autorimessa e dell'addotta non conformità urbanistica della destinazione dell'appezzamento di terreno indicato dalla ricorrente.
A d avviso del primo giudice, l'esistenza della SCIA edilizia non sarebbe circostanza idonea e sufficiente per l'utilizzo dell'immobile nella destinazione riportata nel titolo edilizio e per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, assumendo, a tal fine, valore determinante l'accertamento in concreto della consistenza delle opere realizzate e della compatibilità della destinazione data all'immobile con lo strumento urbanistico. Questo anche in assenza di un formale provvedimento di annullamento e/o revoca in autotutela del titolo edilizio.
 
La posizione del Consiglio di Stato: Scia e autotutela
Per consolidata giurisprudenza, la sentenza n. 5725 del 29 settembre 2020 ricorda che una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria. È dunque illegittima l'adozione, da parte di un'Amministrazione comunale, di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione e senza le garanzie e i presupposti previsti dall'ordinamento per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio. Allo stesso tempo, non possono disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi. Ne deriva che, in difetto di formale rimozione, il titolo edilizio in possesso della ricorrente, valido ed efficace, costituiva sufficiente e non disconoscibile condizione di regolarità e legittimità della rimessa a cielo aperto, sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
 
Disciplina generale della Scia
La disciplina generale della Scia è contenuta
nell’art. 19 della L. n. 241/1990, in base al quale ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
A corredo della segnalazione, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Quando la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni in questione, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

30 settembre 2020
 

 

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