Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di emergenza, le istruzioni INPS per la quota di ottobre
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione socialeApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di emergenza, le istruzioni INPS per la quota di ottobre
Amedeo Di Filippo
Con la circolare n. 102 dell’11 settembre (file allegato) l’INPS illustra i requisiti per il riconoscimento della ulteriore mensilità di Reddito di emergenza (REM) prevista dall’art. 23 del D.L. “agosto” n. 104/2020.
Il REM
Istituito dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020, consiste in un sostegno straordinario al reddito, erogato in due quote mensili, rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 18/2020. L’importo mensile è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro, il cui valore, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. L’importo del beneficio non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti: un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuti di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.
Le nuove misure
L’art. 23 del D.L. n. 104/2020 riconosce l’erogazione di una ulteriore singola quota del REM ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l’unica modifica è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio. La domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020.
Restano ferme le precedenti incompatibilità, a cui però si aggiungono quelle relative ai benefici di cui agli artt. 10 e 11 dello stesso D.L., ossia le misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto e il reddito di ultima istanza. L’importo dell’ulteriore quota è lo stesso delle precedenti. La spesa autorizzata ammonta a 172,5 milioni di euro.
La distribuzione
La spesa finora impegnata per il pagamento delle mensilità REM risulta pari a 298,2 milioni di euro, a fronte di 268 mila nuclei beneficiari, con un costo mensile medio del beneficio di 556 euro. Ancora 42 mila domande risultano in istruttoria, che, se accolte in toto, impegnerebbero 46,7 milioni di euro. Conseguentemente, la spesa per le quote REM previste dal D.L. n. 34/2020 ammonta complessivamente a circa 344,9 milioni.
L’ulteriore quota REM interessa un numero di nuclei beneficiari pari a circa 310 mila, con una spesa complessiva di 172,5 milioni di euro. Al 30 giugno scorso risultano 455 mila nuclei richiedenti: al 46% di questi (209 mila) è stato erogato il beneficio, al 49% (223 mila) è stato respinto e il restante 5% (23mila) è in attesa di definizione della domanda. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (48%), a seguire le regioni del Nord (33%) e infine quelle del Centro (19%).
La circolare
Con la circolare n. 102 dell’11 settembre l’INPS illustra i requisiti per il riconoscimento dell’ulteriore mensilità di REM, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Dopo aver ricordato che la domanda può essere presentata tramite il proprio sito, gli istituti di patronato o i CAF, l’Istituto di previdenza ricorda che l’ulteriore mensilità è riconosciuta ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti:
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità saranno comunque oggetto di controlli, effettuati anche a campione. La non veridicità comporta la reiezione della domanda mentre, se successiva, determina la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito e la comminazione delle sanzioni previste dalla legge.
Qualora la domanda venga presentata entro il 30 settembre, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre; se è presentata in data successiva ma entro il termine del 15 ottobre, sarà erogata questa mensilità. Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. In ragione della natura assistenziale, il REM rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
19 settembre 2020
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