Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

La disciplina del conflitto di interesse nell’ambito del servizio demografico

Servizi Comunali Anticorruzione Codice disciplinare

Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo                                                                    

La disciplina del conflitto di interesse nell’ambito del servizio demografico

Giuseppe Leopizzi  Raffaele Marzo

 

 

1. Parlare  di conflitto di interesse obbliga ad un preliminare esame della disposizione di legge che lo disciplina, vale a dire l’articolo 1, co. 41,  della legge n. 190/2012. In estrema sintesi, potrebbe dirsi che esso prevede: - un conflitto di interessi anche potenziale (nozione ampia e da definire); - l’astensione del dirigente, del responsabile del procedimento e di coloro che sono chiamati a dare dei pareri anche endoprocedimentali.

La modifica introdotta dalla c.d. legge anticorruzione – a presidio dell’art. 98 della Costituzione – fornisce una nozione assai ampliata rispetto al passato, sia per gli aspetti soggettivi che per gli aspetti oggettivi e comporta un possibile l’annullamento degli atti adottati in violazione del dettato normativo.

Infatti, è prevista l’astensione e il dovere di segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale per la mancata imparzialità della azione amministrativa,  l’obbligo di comunicare l’appartenenza ad associazione od organizzazione ogni possibile interferenza con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio nonché occorre comunicare tutti i rapporti diretti o indiretti con i soggetti privati a titolo di collaborazione con soggetti privati  in qualunque modo retribuiti da fare in qualunque momento .

I vincoli generali previsti dal Codice di comportamento (approvato con D.P.R. n. 62/2013) sono rappresentati da “vincoli rafforzati”: - servire il paese con disciplina ed onore; - conformare la propria condotta ai principi di buon   andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; -  rispettare la legge; -  perseguire l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri ; - rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;- agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

 

2. L’obbligo di astensione – anch’esso disciplinato nel  Codice di comportamento – contempla, appunto, l’onere di astenersi in caso di conflitto di interessi anche con parenti o affini entro il secondo grado ovvero il coniuge o il convivente o di persone con cui abbia “frequentazione abituale” ovvero di presenza di condizioni di inimicizia, di debito e, più generalmente, in tutti i casi in cui vi “siano gravi ragioni di convenienza” (art. 7).

Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

Peraltro, la nozione di conflitto di interessi riguarda quelli “di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. Altresì, il D.P.R. n. 396/2000, all’art. 6, prevede che «1. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.»

Sono dunque tra loro incompatibili l’ufficiale dello stato civile e: - il coniuge; - i parenti in linea retta di qualunque grado; - gli ascendenti in qualunque grado (genitori, nonni, bisnonni, trisavoli, ecc.); - i discendenti in qualunque grado (figli, nipoti, bisnipoti, ecc.); - i parenti in linea collaterale di secondo grado (i fratelli e le sorelle); - gli affini in linea retta di qualunque grado; - i suoceri, i genitori e gli avi degli suoceri; - i figli della moglie dei quali l’ufficiale dello stato civile non è il padre ed i loro discendenti; gli affini in linea collaterale di secondo grado i fratelli e sorelle del coniuge.

L’incompatibilità prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 396/2000 è da porre in relazione a tutti quelle attività in cui l’ufficiale dello stato civile riceve direttamente dichiarazioni da parte di terzi.

 

3. Tuttavia, sono da escludere tutte quelle attività poste in essere dall’ufficiale dello stato civile in cui i soggetti interessati alla iscrizione o trascrizione di un atto di stato civile, non sono dichiaranti, ma solo ed esclusivamente “richiedenti”. Più in generale, inoltre, l’incompatibilità non sussisterebbe in tutti quei casi in cui la dichiarazione, di nascita, di morte, di matrimonio, ecc., è già stata effettuata in altro luogo (sia esso straniero o diverso Comune italiano) ed il cui conseguente atto di stato civile, già formato, viene richiesto d’essere trascritto presso il Comune ed a cura dell’ufficiale dello stato civile parente o affine con uno o entrambi i dichiaranti. Non sono incompatibili, anche se tra essi sussistono legami di coniugio, parentali e di affinità, l’ufficiale dello stato civile ed i testimoni del matrimonio civile.

 

4. In materia elettorale possono prospettarsi situazioni di conflitto di interesse, di varia natura e, come tali, variamente risolvibili:

  1. l’astensione non obbligatoria in presenza di atti dovuti e generali (ad es., approvazione delle liste);
  2. laddove vi è una disciplina è dettagliata e specifica e regola la materia in modo puntuale;
  3. l’astensione non è prevedibile;
  4. in ipotesi di valutazione di opportunità che possono comportare la segnalazione al dirigente/responsabile di settore (al quale rinviare la nel merito). 

Ad ogni modo, la necessità di astenersi diventa dovuta  se l’atto riguarda situazioni di parentela trattate nello specifico e che richiedono valutazioni tecniche. Ovviamente, l’astensione riguarda tutti coloro che intervengono alla formazione degli atti.

Un “caso particolare” riguarda i rapporti tra Presidente di seggio (la cui nomina compete alla Corte d’Appello) e lo scrutatore[1]: tale ipotesi di conflitto (di interesse) non appare di facile risoluzione dal momento che un provvedimento della commissione comunale potrebbe essere impugnato ed oggetto di ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale (nella migliore delle ipotesi) o addirittura mettere in discussione la composizione del seggio. Si pensi al caso pratico in cui il Presidente di seggio elettorale solleva la propria “incompatibilità” con un componente (scrutatore) del seggio stesso per essere parti avverse (querelante il primo e querelato il secondo) in un procedimento penale ancora pendente.

Di primo acchito, lampante appare l’utilizzo atecnico del termine “incompatibilità”. Infatti, nel caso poc’anzi descritto potrebbe dirsi, al più, di una conflittualità interpersonale tra i due componenti del seggio elettorale[2]. Cionondimeno, nel caso in cui uno dei due protagonisti sollevi la questione – magari chiedendo all’Ufficio Elettorale Comunale e/o alla Commissione Elettorale Comunale la sostituzione dello scrutatore a lui “scomodo” – occorre provvedere a motivare un parere (a prescindere dalla conclusione positiva o negativa). Quid iuris?

Una via percorribile potrebbe essere quella di investire la Commissione Elettorale Circondariale[3] domandando un suo pronunciamento a riguardo (soprattutto in merito alla possibilità di sostituire lo scrutatore presuntivamente “incompatibile”)[4]. Anche perché gli scrutatori sono nominati – dalla C.E.C. o, in alcuni casi, dalla Commissione Straordinaria o dal Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune –, in ciascun Comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno precedete alla data delle lezioni (voto)[5] e preso atto che la legge si limita le ipotesi di sostituzione degli scrutatori ad opera del Presidente all’atto della costituzione del Seggio (infatti, in tal caso il Presidente provvede alla sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli lettori presenti purché siano presenti i requisiti di cui all’art. 41, co. 2, T.U. n.  361/1957).

Altra strada da intraprendere potrebbe essere quella che porta alla Corte d’Appello (in ragione della sua competenza per la nomina dei Presidenti di Seggio) al fine di chiederne l’intervento per risoluzione della “complessa situazione” venutasi a creare tra Presidente di Seggio elettorale e scrutatore, magari favorendo la  sostituzione o lo spostamento di sezione del Presidente nominato[6].

A scanso di equivoci, giova precisare che la legge in materia non prevede e non disciplina tale circostanza (poiché, evidentemente, non si tratta di una ipotesi di incompatibilità prevista dalla legge, bensì attiene a meri dissidi tra individui) e, come tale, rende impossibile una definizione certa. Certamente un coinvolgimento degli organi superiori è auspicabile in materia in primis la Commissione mandamentale o Sottocommissione che hanno ricevuto il verbale della Commissione comunale  nella sua interezza che con atto deliberativo potrebbe esprimersi al riguardo;

Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore di seggio elettorale infatti la legge prevede che è necessario essere iscritti nei relativi Albi (legge n. 95/1989). L’iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:

  • per l’Albo dei presidenti di seggio occorre: - essere elettore del comune; - essere in possesso del diploma di scuola media superiore; - non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni; - non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; - non prestare servizio nelle forze armate (o trovarsi in condizioni assimilate); - non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; - non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale; - dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni; - fare domanda (di disponibilità) entro il mese di novembre in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
  • per l’Albo degli scrutatori occorre: - essere elettore del comune ;- avere assolto agli obblighi scolastici - non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni; - non essere dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; - non prestare servizio nelle forze armate ( o trovarsi in condizioni assimilate); - non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; - non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale; - dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni; - fare domanda nei mesi di ottobre e novembre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.

17 settembre 2020

 

[1] L’ufficio di Presidente e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate: cfr., artt. 40, co. 1, e 108, T.U. n. 361/1957.

[2] Rammentando che per la validità delle operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente: cfr., artt. 34 e 36, T.U. n. 361/1957.

[3] La Commissione Elettorale Circondariale è un organo collegiale dello Stato, dotato di una propria soggettività giuridica (cfr., Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 29 gennaio 1966, n. 38) e ad organizzazione complessa, non essendo incardinata in un’amministrazione ministeriale, né nell’organizzazione comunale, che agisce in posizione sovraordinata rispetto all’Ufficiale Elettorale. Essa è costituita, con decreto del Presidente della Corte d’appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal Prefetto e tre eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato (art. 21 e ss. D.P.R. n. 223/1967).

[4] Tale coinvolgimento – ovviamente a carattere “consultivo” – è favorito, a nostro parere, dal fatto che la C.E.CI. è competente a conoscere eventuali ricorsi avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell’Albo degli Scrutatori e che, a sua volta, comunica alla C.E.C. per i conseguenti adempimenti.

[5] Cfr., art. 4-bis D.P.R., n. 223/1967 e art. 6, Legge n. 95/1989.

[6] Benchè dovrebbe essere il Presidente del Seggio il quale, per giustificati motivi, non dovesse essere in grado di assumere la carica ad avvertire immediatamente il Presidente della Corte d’Appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato designato. Peraltro, è previsto che solo in caso di improvviso impedimento del Presidente che non consenta la normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d’Appello ad assumere la presidenza del Seggio sia il Sindaco o un suo delegato; mentre, qualora l’impedimento dovesse sopraggiungere dopo l’insediamento del Seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Si rinvia a : artt. 34, 35, co. 1 e 5, nonché art. 49, co. 2, T.U. n. 361/1957.

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Scritto il 05/10/2020 , da Leopizzi Giuseppe , Marzo Raffaele

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