Convenzione fra comuni di classi diverse

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
07 Ottobre 2020

Si chiede se è possibile stipulare una convenzione ex art. 30 del Tuel fra un Comune di classe 2^ (privo di dirigenza) ed un Comune di classe 1^ (con dirigenza) per l'affidamento ad un dirigente assunto con 110 ( nel Comune di 1^ cl.) della responsabilità di un settore nel Comune di 2^ cl., eventualmente anche per un numero di ore tale da non incidere negativamente sul bilancio e per una durata limitata nel tempo - 3/4 mesi - al fine di consentire la continuità ed il passaggio della gestione avendo lo stesso funzionario/dirigente cessato servizio da Comune di Cl. 2^.

Risposta

Il quesito posto fa riferimento alla possibilità di “stipulare una convenzione … per l'affidamento ad un dirigente assunto con 110 … della responsabilità di un settore nel Comune di 2^ cl., eventualmente anche per un numero di ore tale da non incidere negativamente sul bilancio e per una durata limitata nel tempo - 3/4 mesi - al fine di consentire la continuità ed il passaggio della gestione avendo lo stesso funzionario/dirigente cessato servizio da Comune di Cl. 2^”. 

L’art. 30 del TUEL fa riferimento ad accordi tra enti per la gestione in modo coordinato di funzioni e servizi determinati. Quindi  l’oggetto della convenzione è il servizio o la funzione comune; in questa convenzione ci può stare che ciascun ente metta a disposizione personale e mezzi finanziari per lo svolgimento in comune di funzioni e servizi propri di ciascun ente. Per esempio coordinare il servizio di trasporto scolastico o il servizio di raccolta differenziata. In questi casi la convenzione regolerà i rapporti tra le parti, gli obblighi e le responsabilità.

Non è invece possibile utilizzare l’art. 30 con lo scopo di mettere in comune personale quando non vi sia il coordinamento di funzioni o servizi. È tuttavia corretto che nell’ambito della convenzione si stabilisca anche l’utilizzo di personale utilizzando la possibilità offerta dall’art. 14 Ccnl 22.1.2004 (“scavalco condiviso”). 

Dal quesito sembra emergere, invece, la necessità che  un incaricato ex art. 110 a tempo pieno assumesse un incarico di responsabilità in un altro ente in aggiunta al tempo pieno dell’ente di appartenenza.

Se invece l’ipotesi è quella sopra richiamata dello “scavalco condiviso” la disciplina applicabile è l’art. 14 CCNL 22.1.2004 che concerne, invece, l’ipotesi di utilizzo per una parte del tempo di lavoro presso altri enti locali, sulla base di una convenzione che regola tra l’altro “il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore” . Si ricorda che nello “scavalco condiviso” il lavoratore presta, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazione a tempo parziale sino al raggiungimento del limite di orario di lavoro contrattualmente previsto. In questo caso, come previsto dall’art. 14 del CCNL 22.1.2004, l’utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, e Il rapporto di lavoro del personale interessato è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Questa possibilità è tuttavia legata al fatto che le due posizioni di lavoro siano giuridicamente assimilabili anche dal punto di vista contrattuale, mentre nel caso posto nel quesito di tratta di una posizione dirigenziale (a cui si applica il Ccnl dei dirigenti) e una responsabilità  di servizio in un ente senza dirigenza (e quindi plausibilmente una posizione organizzativa cui si applica il CCNL dei personale non dirigente)

 2 ottobre 2020           Angelo M. Savazzi

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