Comunicazione Ader rimborso spese per le procedure esecutive poste in essere
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiLa salma di una persona residente a AAAAAAA deceduta nell'ospedale di BBBBBB viene, su disposizione dell'A.G., trasportata in obitorio a CCCCCCC per l'autopsia. Si chiede se le spese di trasporto sono a carico dell'Ente anche alla luce di un vecchio regolamento comunale che riporta testualmente quanto segue: "Le spese di trasporto disposte dall'A.G. entro il territorio comunale fino al cimitero di destinazione sono a carico dell'Ente." Esiste, una norma a sostegno di tale richiesta??
Al riguardo, si osserva che in caso di decesso con le modalità descritte nel quesito, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell'Autorità giudiziaria, il Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che l'Ente medesimo a priori abbia già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l'Autorità giudiziaria disponga 'accertamenti', le relative spese possono considerarsi come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità.
Ciò trova conferma nella sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – n. 2844/2004 con la quale è stato precisato che la semplice rimozione ed il trasporto della salma non possono, invece, essere considerati come 'accertamento'.
Sul punto, si richiama l’articolo 69, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002 che individua le operazioni escluse dal novero delle spese di giustizia e che devono, quindi, ritenersi come gravi sul comune:
(Spese escluse)
1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo”.
La spesa non pouò essere, altresì, imputata ai familiari della vittima, nel momento in cui il servizio di trasporto funebre presenti caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività. Occorre, però, precisare che un Ospedale non è un luogo pubblico bensì un luogo aperto al pubblico.
Presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola deve essere, dunque, posto a carico del comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese.
In tal senso è anche il contenuto del parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dello Interno del 2 ottobre 2014.
Occorre aggiungere che il punto cruciale del quesito sta nel dirimere la questione se la raccolta salme sia un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale oppure se sia una necessità di ordine pubblico che gravi in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo una regolare procedura di affidamento.
Come si è visto, l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.
Alcuni Tribunali (cfr. TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inadatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.
Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto. Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare e ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.
Inoltre, la menzionata dicitura del regolamento comunale non pare di molto aiuto nella ricostruzione della normativa applicabile perché si riferisce agli spostamenti nel territorio comunale.
In conclusione, sebbene una interpretazione letterale e restrittiva porti a ritenere che le spese richieste non siano del tipo ‘escluse’ in base alla declaratoria del menzionato Testo unico (perché i locali aperti al pubblico come gli ospedali sono concettualmente distinti da quelli pubblici), motivazioni di tipo sostanzialistico (anche fondate sul fatto che la distinzione tra locali aperti al pubblico e locali pubblici è utilizzata soprattutto per la normativa di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza) inducono a prefigurare che, in un eventuale contenzioso, l’interpretazione giurisprudenziale possa essere quella che le spese di trasporto in parola facciano carico al Comune. Si suggerisce comunque di verificare, in contraddittorio con la competente cancelleria del competente Tribunale, per casi analoghi, quale sia stata, negli anni, la prassi seguita da quell’ufficio giudiziario
29 settembre 2020 Elena Conte
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Modelli aggiornati in relazione alle ultime circolari ministeriali
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