Contabilizzazione ammortamenti degli investimenti
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn merito alla riscossione/riversamento TEFA anno 2020 mediante F24 si chiede la corretta contabilizzazione di tali importi. E' necessario rilevare solo l'importo tari dal momento che il flusso TEFA viene già scorporato dall'agenzia entrate oppure si rende necessario rilevare comunque la Tefa mediante creazione di un mandato/reversale compensativa?
Si premette che con Decreto Direttoriale del MEF del 1° luglio u.s. sono state definite nuove modalità per il riversamento alle province e alle città metropolitane del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) con decorrenza dal 1° giugno 2020: poiché gli importi del TEFA vengono versati mediante modello F24 unitamente alla tassa rifiuti comunale, l'articolo 2, comma 2, di detto decreto stabilisce che per l'annualità 2020 la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, e dispone il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5% (o la diversa misura comunicata entro il 28 febbraio 2020 dall’ente impositore); il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.
Poiché ora le somme inerenti il TEFA non transitano per il bilancio comunale - in quanto le stesse vengono scomputate ad opera della Agenzia delle Entrate e riversate ad opera della stessa alla provincia o città metropolitana competente - non si deve effettuare alcuna rilevazione contabile compensativa (operazione che negli esercizi trascorsi veniva invece effettuata a partite di giro): l'Ente provvederà pertanto a contabilizzare ed incassare solamente l'importo della tassa rifiuti nonché l'importo della commissione dello 0,30 per cento.
Quanto sopra vale però esclusivamente per i versamenti della tassa rifiuti effettuati dal 1° giugno 2020 per i quali il modello F24 indichi il 2020 come anno di riferimento; per gli importi versati con F24 dopo tale data ma relativi ad anni precedenti, il comune dovrà introitare tutto l'importo, comprensivo del TEFA da incassare a partite di giro: quest'ultimo importo dovrà essere riversato per il 99,70 per cento alla provincia o città metropolitana competente a cura del comune stesso, mentre il residuo 0,30 per cento sarà reintroitato dall'ente al titolo III dell'entrata.
26 settembre 2020 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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