Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede in merito all' utilizzo dell'avanzo d'amministrazione quota accantonata per liti e contenziosi oppure in generale altre tipologie di accantonamento (indennità di liquidazione Sindaco) se si debba rispettare quanto previsto dall'art 187 comma 3bis cioè non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 195 e 222 del TUEL.
Il comma 3-bis dell’articolo 187 del TUEL stabilisce che nel caso in cui l'ente si trovi:
- o in anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL),
- o stia utilizzando entrate a destinazione vincolata per finanziare spesa corrente (art. 195 del TUEL),
l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193.
Nonostante la formulazione letterale della norma suddetta, che potrebbe indurre a ritenere che la limitazione ivi prevista operi nei confronti di tutte le componenti dell'avanzo diverse da quella vincolata, il divieto di utilizzo è da intendersi riferito ed applicabile solamente alla quota libera ed alla quota destinata dell'avanzo medesimo, ma non alla quota vincolata: per quest'ultima infatti trova applicazione la specifica disciplina prevista dal paragrafo 9.2.10 del principio contabile n. 4/2, secondo il quale "" … Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati …….. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato "".
29 settembre 2020 Ennio Braccioni
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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