Contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR. ……
Ministero dell’Interno - Comunicato n.2 del 9 maggio 2023
Parere RGS 1.9.2020, n. 179877
Servizi Comunali Assunzione Contrattazione decentrata Spesa personaleApprofondimento di Luigi Oliveri
Parere RGS 1.9.2020, n. 179877
Luigi Oliveri
Le indicazioni fornite alle regioni dalla Ragioneria Generale col parere 1.9.2020, n. 179877, sono utili anche per i comuni, ma in larga parte sbagliate e non condivisibili ed è sperabile si ponga presto rimedio.
Il parere della RGS afferma che nel personale in servizio al 31.12.2018 andrà “a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede”.
L’indicazione della RGS è corretta. In applicazione del divieto di discriminazione tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, quest’ultimo ha i medesimi diritti regolati dai Ccnl, comprendenti la possibilità di accedere alle varie indennità finanziate dal fondo della contrattazione decentrata e anche di accedere agli incarichi di posizione organizzativa.
Dunque, il valore medio pro-capite deve tenere conto anche del personale a tempo determinato, in modo da poter finanziare correttamente il trattamento accessorio
Tuttavia, il parere aggiunge in una nota a pagina 4 che, se il personale a termine va considerato per determinare il valore medio pro-capite al 31.12.2018, non va preso in considerazione per gli incrementi del fondo. Sostiene la RGS che “l’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie”. Il parere trae la conseguenza che, diversamente da quanto previsto per i conteggi finalizzati a determinare il valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato debba essere escluso dall’adeguamento del fondo. Sicchè un’assunzione di un dipendente a tempo determinato non comporterebbe l’incremento del fondo pari all’importo del valore medio pro-capite.
Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione certamente erronea, proprio perché contraddice il divieto di discriminazione e perché se in un certo anno si determinano le condizioni per assunzioni a termine tali da far crescere in maniera rilevante il personale rispetto al 31.12.2018, la percezione del salario accessorio da parte del personale a termine eroderebbe le risorse disponibili, riducendole.
L’errore della RGS è evidentissimo ed andrebbe corretto, stabilendo l’esatto opposto: escludendo il personale a termine per la determinazione del valore medio pro-capite al 31.12.2018 (in quanto eventi imprevedibili potrebbero aver indotto le amministrazioni a molte assunzioni a termine poi non più utili); ed incrementando, invece, il trattamento accessorio dell’importo pari al valore medio pro-capite per ciascuna assunzione, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
Non coglie nel segno, poi, la Ragioneria Generale, quando suggerisce di determinare il valore medio pro-capite sommando insieme le risorse del salario accessorio e le retribuzioni delle posizioni organizzative.
A parte l’errore di mischiare risorse di bilancio finanziate da fonti totalmente diverse, la conseguenza di sommare fondo della contrattazione decentrata e retribuzioni PO è svelata da una simulazione. Ponendo che un comune abbia un fondo di 900 euro, un capitolo per le PO di 60 euro, 60 dipendenti (tutti a tempo pieno) di cui 6 PO, il valore medio pro-capite è di 16 (960/60). Se l’anno dopo i dipendenti si riducono a 59, di cui sempre 6 PO, il valore medio pro-capite resta 16 (944/59). Tuttavia, sull’insieme del trattamento accessorio l’incidenza delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO aumenta rispetto al fondo della contrattazione decentrata. Infatti, il valore medio del solo fondo della contrattazione decentrata (900) diviso per 60 dipendenti è 15; invece, il medesimo valore medio con 59 dipendenti dà 14,98 [(960-16)-60]/59]. Pertanto, i dipendenti privi di posizione organizzativa finanzierebbero in quota parte il trattamento economico delle posizioni organizzative.
E’ invece corretto quanto suggerisce la RGS a proposito della costituzione del fondo: essa va impostata in modo previsionale, tenendo conto delle assunzioni previste dal piano triennale, delle tempistiche per la concreta presa di servizio e delle cessazioni prevedibili. In ogni caso, andrà effettuata una verifica successiva ai fini della rendicontazione finale delle risorse, così da rendere disponibili solo quelle effettivamente spettanti, sulla base del saldo delle assunzioni, che secondo il parere andrà rilevato sottraendo dal numero dei cedolini paga dell’anno di riferimento diviso 12, le unità di personale rilevate al 31.12.2018 (anch’esse ricavate dividendo per 12 i cedolini paga).
Gli enti debbono accettare una buona volta che la quantificazione del fondo della contrattazione decentrata è atto solo unilaterale e non negoziale e che è gravemente erroneo allegare il fondo oppure citarne l’ammontare in una clausola, perché in tal modo la quantificazione entra a far parte dell’articolato sottoscritto dalle parti e diviene fonte di obbligazione.
Del resto, i contratti collettivi non prevedono mai che si negozino gli specifici importi delle varie modalità di destinazione dei fondi, bensì i criteri generali, proprio perché i fondi non sono parte del negoziato. Soprattutto in questo nuovo regime, nel quale è impossibile definire con assoluta precisione l’ammontare del fondo, profondamente influenzato dal saldo del personale in servizio, occorre sottoscrivere contratti decentrati realmente impostati in modo che definiscano criteri di destinazione, senza definire importi vincolanti.
Infine, è corretto quanto afferma il parere quando evidenzia che il valore medio pro-capite per la dirigenza sia autonomo rispetto a quello dell’area delle qualifiche, aggiungendo anche che un eventuale saldo negativo di una certa categoria di personale (ad esempio, la riduzione di un dirigente in servizio) non possa compensare in aumento il trattamento accessorio di altre categorie (il personale delle qualifiche), vista la totale autonomia dei fondi che finanziano il trattamento accessorio.
28 settembre 2020
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