Approfondimento di Michele Deodati

Decreto semplificazioni: cosa cambia nel procedimento amministrativo con la conversione in legge

Servizi Comunali Procedimenti amministrativi
di Deodati Michele
30 Settembre 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                                    

Decreto semplificazioni: cosa cambia nel procedimento amministrativo con la conversione in legge

 

Michele Deodati

 

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 della stessa data, Suppl. Ordinario n. 24, è stato convertito dalla Legge 120/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020. Sono tante le novità in materia di procedimento amministrativo.

 

Nuovi principi: buona fede e pubblicità conclusione procedimenti

Nella legge generale sul procedimento, fanno ingresso le clausole generali di buona fede e di collaborazione. In un sistema sempre più improntato alla “parità delle armi” tra cittadino e istituzioni, la legge di conversione del decreto n. 76/2020 introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo dedicato ai principi generali.

In tema di pubblicità dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, si precisa che la pubblicazione deve avvenire sul sito internet dell’ente, nell’ambito della sezione Amministrazione trasparente. sarà un decreto ministeriale a stabilire le modalità misurazione dei tempi e le ulteriori modalità di pubblicazione di tali dati.

 

Riemissione  di  provvedimenti  annullati   dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

Grazie alla legge di conversione, non mancano le novità nel caso di annullamento di un provvedimento finale in  virtù  di  una  sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  più  atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione di   impatto ambientale. L’intervento normativo si giustifica con riferimento, ad esempio, ai procedimenti per l’autorizzazione di attività o interventi che rientrano nel campo di applicazione della normativa ambientale sulla VIA e tali atti risultano annullati in giudizio perché viziati. In tali ipotesi, spesso si produce un arresto procedimentale con conseguenze di portata tale da compromettere gli investimenti. Dunque, la nuova norma contenuta nell’art. 21-deces della legge n. 241/1990 consente al proponente di richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai  sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti annullati.

 

Semplificazioni e accelerazioni

Il decreto semplificazioni si propone di risolvere alcuni problemi che ancora rallentano i lavori delle Conferenze di servizi, spesso a causa dell’inerzia imputabile ai soggetti terzi che non rendono gli atti di assenso di loro competenza nei tempi, o non li rendono affatto. In base all’art. 13 del decreto n. 76/2020, fino alla data del 31 dicembre 2021, quando un’Amministrazione debba convocare una Conferenza di servizi decisoria, potrà fare ricorso alla modalità semplificata di cui all’art. 14-bis della l. n. 241/1990.

La possibilità di fare ricorso alla modalità semplificata richiede però l’applicazione delle seguenti modificazioni:

  • tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
  • al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

28 settembre 2020

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