Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Solo con la querela di falso il segretario comunale può modificare una precedente certificazione da lui rilasciata
Servizi Comunali Segreteria comunaleApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Solo con la querela di falso il segretario comunale può modificare una precedente certificazione da lui rilasciata.
Vincenzo Giannotti
Una certificazione rilasciata dal Segretario comunale, successivamente smentita dallo stesso, può essere fatta valere quest’ultima solo se sia stata attivata la procedura della querela di falso. L’atto del Segretario, infatti, è assistito da particolare fede che non può essere smentito neppure dallo stesso autore della certificazione. Sono queste le conclusioni del Consiglio di Stato (sentenza n.5347/2020) che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo di primo grado, ha ammesso una lista ricusata per essere la presentazione avvenuta entro l’ora di scadenza prevista dalla normativa, a nulla rilevando le successive dichiarazioni correttive avvenute ad opera del medesimo Segretario comunale.
La vicenda
La presentazione della lista per la competizione elettorale di rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, è stata ricusata dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, a seguito delle note integrative a firma del Segretario comunale. Quest’ultimo, infatti, ha rilasciato una prima certificazione, dove l’orario di deposito della lista è stato stabilito alle ore 11.50, mentre nelle successive note integrative inviate, dal medesimo Segretario comunale, è stato evidenziato che il deposito sarebbe avvenuto oltre l’orario stabilito dalla legge (ore 12.00). Il Tribunale amministrativo di primo grado, adito dai rappresentati della lista, ha respinto il ricorso, ritenendo prevalente il principio di autotutela operato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, proprio a fronte delle note integrative ricevute. In altri termini, è stata data prevalenza ai fini della decisione, allo “sforamento‟ rispetto al termine orario perentorio della presentazione della lista dei ricorrenti, considerata una responsabilità non scusabile da parte dei delegati.
La sentenza è stata impugnata in Consiglio di Stato dai rappresentanti della lista. Secondo i ricorrenti, infatti, il giudici amministrativi di primo grado, in violazione del principio del favor partecipationis, avrebbero erroneamente ritenuto anche le note integrative come atti fidefacenti, dovendosi, invece considerate tale solo l’attestazione avvenuta in tempo reale, da cui era evincibile l’orario di protocollazione avvenuto prima dello scadere del termine perentorio imposto dal legislatore. Inoltre, sempre a dire dei ricorrenti, avrebbe errato il Collegio di primo grado nel momento in cui ha imputato ai presentatori della lista il (preteso) lieve ritardo posto alla base della ricusazione contestata, in quanto i presentatori della lista erano comunque presenti da lungo tempo presso l’Ufficio comunale deputato all’autentica delle sottoscrizioni. In questo caso, infatti, la colpa non potrebbe essere imputata ai delegati ma, semmai, all’insufficiente servizio organizzato dal Comune che avrebbe dovuto garantire il rigoroso rispetto delle misure emergenziali volte ed il distanziamento previsto dalla normativa anti Covid-19. In ultimo, la ricusazione sarebbe, comunque, illegittima poiché risulterebbe incontestato che, prima della scadenza del termine delle 12.00, fossero presenti all’interno degli Uffici comunali tutti gli elementi necessari a pervenire al perfezionamento dell’elenco dei sottoscrittori.
La riforma della sentenza
Contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, il Collegio amministrativo di appello ha considerato fondato il ricorso presentato dai rappresentanti della lista ricusata. In via principale, non può non essere osservato come, agli atti di causa, siano presenti i verbali della Sottocommissione elettorale, sottoscritti dal Presidente, che devono ritenersi atti assistiti da fede privilegiata di quanto in essi attestato. Dai verbali, infatti, è stato possibile individuare la presentazione della lista completa degli elementi necessari alle ore 11.50, in modo conforme alla prima ricevuta rilasciata dal Segretario comunale. Da ciò discende che, a fronte di un atto assistito da particolar fede, anche ove sia un pubblico ufficiale a volerne contestare la regolarità, sia necessario l’esperimento della particolare procedura della querela di falso, che nella specie è mancata, con conseguente accoglimento dell’appello.
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