Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPer quanto concerne le ferie residue dell'anno precedente (2019) da usufruire entro aprile dell'anno successivo (2020) chi le decide? 1) Il dipendente è obbligato a farne richiesta? 2) È il datore di lavoro che, qualora il dipendente non ne faccia richiesta, a mettere in ferie il dipendente? 3) Qualora né il dipendente ne faccia richiesta, né il datore di lavoro dispone le ferie al dipendente, le ferie (2019) dopo aprile 2020 sono perse? 4) Per evitare ciò è necessaria una richiesta scritta complessiva che venga respinta dal datore di lavoro?
L'articolo 28, comma 9, del Ccnl 21.5.2018 del comparto Funzioni locali: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”.
Aggiunge il successivo comma 15: “In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza”.
Dunque, la fruizione delle ferie nell’anno è la regola, mentre la mancata fruizione di tutte le ferie spettanti nell’anno solare entro l’anno solare è condizionata da esigenze personali che vanno “motivate”.
Il datore, quindi, ha il dovere di far godere al lavoratore tutte le ferie annuali, consentendo al dipendente, che però deve chiederlo, di godere delle ferie per due settimane consecutive tra l’1 giugno e il 30 settembre, mentre negli altri periodi dell’anno le ferie sono da programmare in modo che siano effettuate, tutte, non solo in considerazione di utilità specifiche del lavoratore, ma anche di esigenze di servizio.
L’Aran in merito alla possibilità di imporre d’ufficio le ferie non ha mai avuto dubbi, come nel parere Ral 1424: l’istituto delle ferie “non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art. 2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. L’art.2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l’art.10, comma 2 del D.Lgs.n.66/2003”.
Sempre l’Aran nel parere Ral 1424 chiarisce: “le situazioni di accumulo nel tempo di diversi giorni di ferie non godute con conseguente richiesta di monetizzazione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, devono considerarsi aspetti patologici della disciplina dell’istituto. Infatti, occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l’ente, in base, alle previsioni dell’art.18 del CCNL del 6.7.1995, è chiamato a governare responsabilmente l’istituto attraverso la programmazione delle ferie”.
Secondo la giurisprudenza più recente (Tar Valle d’Aosta, sent. del 17 gennaio 2020, n. 1), che richiama quella nazionale ed euro-unitaria (causa C- 696/16 emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia il 6 novembre 2018) in base alla quale la regula juris nella materia del godimento delle ferie da parte del lavoratore è quella per cui, per un verso, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare; per altro verso, il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Tuttavia, in un equilibrato contemperamento di principi ed istanze assiologiche di pari rango, il rispetto di tale onere derivante dall’art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.
Il datore di lavoro deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi potessero effettivamente di esercitare tale diritto. Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.
24 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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