In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 20 agosto 1960 n. 3, un ufficio elettorale composto da un presidente, da cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente e da un segretario.
L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e sino 199 posti-letto o luoghi di detenzione o di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati o reclusi.
Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.
Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'Appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale nei termini e con le modalità previste per tali nomine.
Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto sarà raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il suddetto luogo di cura.
A tale scopo, secondo quanto stabilito dall'art. 34 decreto presidenziale 20 agosto 1960 n. 3, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore scelto dalla sorte e dal segretario del seggio, si recherà presso l'istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.
23 settembre 2020 Pietro Rizzo