Autorizzazione alla dispersione di ceneri

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
29 Settembre 2020

Richiedo chiarimenti in merito il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione di ceneri di un defunto di altra regione (Lazio) il cui coniuge ha richiesto la dispersione allo scrivente comune (Abruzzo). Considerato che la normativa risulta confusionaria (la regione Abruzzo prevede l'autorizzazione alla dispersione da parte del comune di decesso; per la regione Lazio non ho trovato nulla in merito).

Risposta

La legge della Regione Abruzzo n° 41/2012 regolamenta la pratica della cremazione; in particolare, l’assetto normativo prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei parenti.

 

Ciò detto, per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario seguire un iter burocratico che è possibile così sintetizzare:

  • la domanda può essere presentata al Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso, al Comune di residenza del defunto, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in un’altra Regione, oppure al Comune dove sono già state tumulate le ceneri;
  • le ceneri possono essere disperse nei luoghi autorizzati dal Comune che rilascia l'autorizzazione e, generalmente, può avvenire in un’area cimiteriale apposita, in un’area privata e in natura, ad esempio in mare, oltre mezzo miglio dalla costa;
  • la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvede alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo. Nel caso in cui il luogo sia fuori dal territorio comunale, l'Ufficio di polizia mortuaria informa il Comune di destinazione;
  • nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale, il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione.
     
    Appare anche superfluo richiamare che la circostanza che la Legge n° 130/2001 consenta la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agirà dietro autorizzazione dell’ufficiale di stato civile.
     
    Ciò detto e in conclusione, data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione, è convinzione condivisa tra gli operatori del diritto di settore che le autorizzazioni alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove l’affido o la dispersione materialmente avverranno. 
     
    23 settembre            Elena Conte
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