Revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane del Comune di Meta.
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiL'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, confermando per il 2020 le tariffe 2019, salvo conguaglio entro il 31/12/2020.
La deliberazione ARERA n. 158 2020 introduce riduzioni obbligatorie della parte variabile che comportano modifica dei coefficienti Kd, riduzioni da finanziarsi con il PEF.
Si pone un contrasto tra la legge (decreto cura Italia) e la deliberazione Arera: se si applicano le riduzioni obbligatorie Arera le tariffe 2019 non possono essere confermate, subiscono modifica?
E' possibile finanziare le riduzioni obbligatorie Arera a carico del bilancio, anche utilizzando il fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L n. 34/2020?
Se il Comune decide di confermare le tariffe ovviamente non modifica il piano economico finanziario della TARI e non può procedere alla riclassificazione dei Kd per il riconoscimento dei periodi di chiusura COVID per alcune attività economiche.
Può, però, prevedere, con apposito regolamento comunale, riduzioni per tali fattispecie ai sensi del comma 660 della legge 147/2013, finanziate con altre entrate di bilancio.
Il fondo di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, in realtà è stato concesso (e dovrà in tal senso essere certificato ad aprile del prossimo anno) per compensare il minor gettito delle entrate comunali per il 2020; in teoria non dovrebbe essere usato per finanziare le riduzioni TARI.
Le riduzioni, per avere efficacia dal I gennaio 2020, dovranno essere inderogabilmente approvate entro il 30 settembre 2020.
22 settembre 2020 Luigi D’Aprano
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Il tetto soglia da rispettarsi pena l'illegittimità del regolamento comunale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: