Nuovo fondo risorse decentrate
ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 28 marzo 2023 – CFL215
La mancata sottoscrizione del fondo nell’anno fa perdere i risparmi dello straordinario
Servizi Comunali Contrattazione decentrata Spesa personaleApprofondimento di Vincenzo Giannotti
La mancata sottoscrizione del fondo nell’anno fa perdere i risparmi dello straordinario.
Vincenzo Giannotti
Con orientamento ormai consolidato i giudici contabili, in applicazione delle nuove regole della contabilità armonizzata, hanno evidenziato come, la mancata sottoscrizione del fondo delle risorse decentrate nell’anno, comporti la perdita delle risorse variabili, mentre risultano salve le sole risorse stabili. La Corte del conti della Lombardia (deliberazione n.123/2020), in tale cornice di riferimento, si esprime anche in merito alla destinazione dello straordinario, quale componente accessoria non ricompresa nel fondo ma che pur sempre rientra nel limiti delle risorse accessorie sottoposte a limitazioni da parte del legislatore, precisando che se l’ente ha ricondotto i risparmi nella componente stabile (ossia in modo definitivo) le risorse sono salve anche in mancanza di sottoscrizione del fondo nell’anno, mentre vanno persi i risparmi degli straordinari se confluiti nella parte variabile.
La domanda del Sindaco
Il Sindaco di un comune lombardo ha evidenziato di aver costituito il fondo delle risorse decentrate nell’anno 2018 e 2019 ma che all’interno del fondo sono confluiti sia i risparmi dello straordinario dell’anno precedente e sia quelli derivanti dall’erogazione delle risorse del fondo dell’anno precedente. Il dubbio riguarda la possibile destinazione delle risorse dello straordinario residuate dall’erogazione del fondo dell’anno precedente e le risorse residuate dal fondo del lavoro straordinario, che sono obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale, sono erogabili nonostante le stesse siano risorse variabili ed il fondo è stato costituito l’anno successivo rispetto alla competenza del contratto decentrato del personale.
La risposta del Collegio contabile
Per poter rispondere alla richiesta del Sindaco, avente ad oggetto la possibile destinazione delle somme residue dei fondi in assenza dell’avvenuta sottoscrizione del contratto decentrato nell’anno di riferimento, è necessario fare riferimento ai principi contabili già enunciate in precedenti interventi della Sezione regionale (tra le tante deliberazione n.386/2019). Il punto 5.2, dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ha precisato che:
“Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente”.
Dal principio contabile emerge la distinzione all’interno del Fondo per le risorse decentrate, di due tipologie di risorse, quelle stabili e quelle variabili, le prime caratterizzate da certezza, continuità e di stabilità, le seconde determinate “con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio”. Dato che queste ultime hanno carattere occasionale o (sono) soggette a variazioni anno per anno, la giurisprudenza della Corte è concorde nel considerare che, in quanto tali, “devono e possono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento.
Ricorda, inoltre, il Collegio contabile come l'articolo 67, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, del 21 maggio 2018 ha previsto che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004...". A tenore del secondo comma del medesimo articolo 67, tra le somme che incrementano "stabilmente" l'importo di cui al comma 1, sono previsti, alla lettera g), "gli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate" Il terzo comma del medesimo articolo, definisce come il Fondo risorse decentrate possa essere alimentato annualmente con importi variabili, ed in particolare - alla lettera e) - con gli "eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999”, ammettendo la confluenza del Fondo dell’anno successivo, ove costituito.
In altri termini, ai fini della risposta al quesito, emerge come le regole dettate dai principi contabili unitamente alle disposizioni contrattuali, la distinzione rilevante riguarda la distinzione tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell’art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e)), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.
25 settembre 2020
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