Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiCon la presente si rappresenta la seguente situazione:
Con Ordinanza n. 2 del 06.03.2019 del Servizio Tecnico, veniva, tra le altre cose, richiesto di provvedere a sanare delle difformità riscontrate su un immobile a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico. Puntualmente nell'Ordinanza n. 2 del 2019 venivano individuate n. 11 difformità. L'Ordinanza in parola è stata correttamente notificata ai proprietari che hanno incaricato un tecnico al fine di sanare le difformità riscontrate.
Quest'ultimo ha consegnato al protocollo comunale un progetto da lui redatto sanando, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 tutte le opere sanabili e evidenziando di aver demolito ciò che non era possibile sanare, quindi con il suo progetto aveva ottemperato a tutte e 11 le difformità riportate nell'ordinanza n. 2 del 06.03.2019.
Il tecnico comunale, però, risponde a questa richiesta di permesso a costruire in sanatoria richiedendo delle integrazioni, poiché rifacendo un sopralluogo si era accorto di un 12 (dodicesimo) abuso.
Pertanto, si richiede, se la procedura sia corretta, o se si deve rilasciare il permesso a costruire in sanatoria in ottemperanza dell'ordinanza n. 2 del 06.03.2019 e contestualmente adottare un'ulteriore ordinanza dove si da atto del nuovo abuso evidenziato nella richiesta di integrazioni.
Se durante il procedimento (e, quindi, prima della sua formale conclusione con l’adozione del provvedimento finale) si ha contezza dell’esistenza di un elemento impeditivo del rilascio del permesso in sanatoria, ancorché non rilevato in precedente occasione, non è possibile rilasciare il titolo ma è doveroso evidenziare all’interessato l’elemento impeditivo conosciuto successivamente e consentirgli di intervenire per l’eliminazione e per il conseguente ottenimento del titolo: tale soluzione è coerente con il principio di efficienza del procedimento di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90: non avrebbe senso, infatti, rilasciare un permesso in sanatoria coerente con una precedente ordinanza e contemporaneamente adottare una nuova ordinanza per segnalare il nuovo abuso rilevato.
Non solo: l’art. 36 del Testo Unico Edilizia richiede la conformità dell’immobile: l’esistenza di un abuso non sanato è ostativa alla positiva conclusione del procedimento.
Si ritiene, conclusivamente, che l’operato dell’ufficio sia corretto.
23 settembre 2020 Mario Petrulli
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
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