Obbligo accettazione nomina ad amministratore di sostegno da parte del Sindaco
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'art. 78 c. 2 del D. Lgs 267/200 prevede che il Sindaco ha obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici costoro hanno obbligo di astenersi nei confronti di parenti ed affini fino al secondo grado.
Nel caso in cui il Sindaco è responsabile di area quale è la regola da applicare? Vale l'obbligo di astenersi per affidamenti incarichi fino al quarto grado?
Si ritiene applicabile, rispetto alla figura del Sindaco ed al rispettivo ruolo, la previsione dell’art. 78, comma 2 del TUOEL atteso che la disposizione dell’art. 7 del DPR 62/2013 si applica ai soggetti aventi la qualifica di dipendenti, configurando una responsabilità disciplinare non esigibile verso il sindaco che è privo di detta qualifica. Del resto, anche da un punto di vista logico, non si comprende perché la posizione del sindaco sul piano del dovere di astensione dovrebbe essere più limitata di fronte ad atti gestionali, ben più incisivi e diretti sul piano degli effetti giuridici nella sfera giuridica di terzi, rispetto a quella prevista per gli atti deliberativi che, invece, come noto, di regola non hanno effetti gestionali, ma soprattutto di programmazione, di indirizzo e di controllo.
23 settembre 2020 Eugenio De Carlo
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